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Risoluzione Agenzia Entrate n. 96 del 28.09.2011

Modello IVA TR – Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale – Modalità di esposizione delle operazioni con aliquota al ventuno per cento


Modello IVA TR – Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale – Modalità di esposizione delle operazioni con aliquota al ventuno per cento
Risoluzione Agenzia Entrate n. 96 del 28.09.2011

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in merito alla compilazione del modello IVA TR da presentare entro il mese di ottobre 2011, riservato ai soggetti IVA in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che intendono chiedere a rimborso ovvero utilizzare in compensazione il credito IVA realizzato nel terzo trimestre dell’anno d’imposta 2011.
In particolare, è stato chiesto di conoscere quali siano le modalità di esposizione delle operazioni attive e passive con aliquota al ventuno per cento che costituisce l’aliquota IVA ordinaria per le operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011, come previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Considerato che l’applicazione della nuova aliquota IVA ordinaria riguarda una parte limitata delle operazioni da esporre nell’istanza relativa al terzo trimestre dell’anno 2011, ossia quelle effettuate dal 17 al 30 settembre 2011, si chiarisce che la predetta istanza deve essere presentata utilizzando il modello IVA TR approvato con il provvedimento del 19 marzo 2009.
In sede di compilazione del modello l’imponibile e l’imposta delle operazioni con aliquota al ventuno per cento devono essere compresi nei righi corrispondenti all’aliquota del venti per cento e la relativa differenza d’imposta, pari all’un per cento, deve essere indicata nei righi previsti per l’esposizione delle variazioni e degli arrotondamenti d’imposta. Pertanto, le operazioni attive devono essere comprese nel rigo TA11, riservato alle operazioni con aliquota al venti per cento e l’ulteriore un per cento deve essere indicato nel rigo TA14, campo 1 e campo 2. Le operazioni passive, invece, devono essere comprese nel rigo TB11, riservato alle operazioni con aliquota al venti per cento e l’ulteriore un per cento deve essere indicato nel rigo TB13, campo 1 e campo 2.
La nuova versione del Modello IVA TR sarà disponibile per le istanze relative al primo trimestre 2012.

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