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Risoluzione Agenzia Entrate n.91 del 12.12.2013

Articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Modalità di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato


 

Articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Modalit? di calcolo dell?acconto dell?imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato

L?articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, prevede che, a decorrere dal 2013, gli intermediari che applicano l?imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria nell?ambito del regime del risparmio amministrato di cui all?articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono tenuti al versamento di un acconto della medesima imposta nella misura del 100 per cento, entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Con risoluzione n. 88/E del 9 dicembre 2013 ? stato istituito il codice tributo 1140 ai fini del versamento, mediante il modello F24, del suddetto acconto.
Con riferimento alle modalit? di determinazione dell?importo da versare si forniscono le seguenti precisazioni.
La citata disposizione prevede che l?acconto ? pari al 100 per cento dell?ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno.
Pertanto, poiché il versamento dell?imposta avviene entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui ? stata applicata, l?importo da versare entro il 16 dicembre 2013 deve essere pari alla sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze del periodo che va da novembre 2012 a settembre 2013, a lordo delle compensazioni eventualmente effettuate.
Come previsto dal citato articolo 2, comma 5, il versamento dell?acconto potr? essere scomputato, a decorrere dal 1? gennaio dell?anno successivo, esclusivamente dai versamenti relativi alla medesima imposta sostitutiva.
L?eventuale eccedenza del versamento effettuato a titolo d?acconto rispetto all?imposta sostitutiva dovuta nell?anno successivo, ? scomputabile dal versamento dell?acconto da eseguire nel medesimo periodo.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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