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Risoluzione Agenzia Entrate n. 90 del 15.09.2011

Interpello ai sensi dell’articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – IVA – Aliquota IVA applicabile alle cessioni di dispositivi per la prevenzione e la cura del diabete


Interpello ai sensi dell’articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – IVA – Aliquota IVA applicabile alle cessioni di dispositivi per la prevenzione e la cura del diabete
Risoluzione Agenzia Entrate n. 90 del 15.09.2011

Con l’istanza di interpello in esame, concernente l’esatta applicazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è stato posto il seguente

Quesito
L’Azienda Sanitaria Locale … , in persona del suo legale rappresentante, espone alla scrivente quanto segue.
I soggetti diabetici della Regione Piemonte, iscritti nel Registro Regionale Diabetici, hanno diritto alla fornitura, con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di alcuni dispositivi utili a governare la malattia, di seguito elencati:
– strisce reattive di automonitoraggio;
– apparecchi automatici e relative lancette per la puntura del dito;
– aghi per iniettori a penna;
– siringhe monouso per insulina.
Le farmacie convenzionate erogano gratuitamente, per conto del Servizio Sanitario Nazionale, tali dispositivi medici dietro presentazione di regolare prescrizione medica da parte degli assistiti.
Provvedono, successivamente, a fatturare all’Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, il corrispettivo previsto dagli accordi regionali per ciascuno dei succitati dispositivi medici acquistati.
Ciò premesso, l’istante chiede di conoscere se alle fatture emesse dalle farmacie convenzionate si renda applicabile l’aliquota ridotta del 4 per cento ai sensi del n. 41-quater) della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
A parere dell’istante “la fatturazione che le farmacie convenzionate predispongono a carico dell’Azienda Sanitaria Locale competente relativamente ai soggetti iscritti nel Registro Regionale Diabetici avverrà utilizzando l’aliquota IVA del 4 per cento”.
Ciò in quanto i dispositivi medici oggetto dell’istanza, i cui costi vengono riaddebitati, sono riconducibili alla categoria “ausili per menomazioni funzionali permanenti” ai sensi del n. 41-quater) della richiamata Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972.

Parere della Direzione
Come precisato con le risoluzioni n. 253/E del 31 luglio 2002 e n. 336/E del 29 ottobre 2002, l’applicabilità dell’aliquota agevolata del 4 per cento prevista dal n. 41-quater) della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972, è legittima solo per quei prodotti che possono rientrare nel concetto di “ausilio” ovvero per quei prodotti acquistati o utilizzati soltanto, o prevalentemente, da disabili per alleviare o curare menomazioni funzionali permanenti.
Taluni ausili possono essere utilizzati esclusivamente da malati affetti da menomazioni funzionali permanenti. In tale ipotesi non c’è alcuna esigenza che il destinatario della cessione esibisca una certificazione sanitaria, non ponendosi incertezze in merito alla loro inerenza rispetto alla patologia.
Se si tratta, invece, di beni che possono costituire ausili ma che per caratteristiche e qualità sono suscettibili di diversa utilizzazione, occorre un’adeguata certificazione sanitaria che ne attesti la utilizzazione da parte di malati affetti da menomazione funzionale permanente.
Ciò premesso, in relazione ai materiali medici oggetto di interpello, sulla base delle indicazioni fornite dall’istante, si condivide la soluzione rappresentata dallo stesso, in quanto sussiste, comunque, la certificazione che attesta l’utilizzo del bene (anche a destinazione non univoca) da parte di soggetti con menomazioni funzionali permanenti.
I prodotti in questione sono, infatti, erogati dai farmacisti “unicamente ed esclusivamente” a soggetti diabetici con menomazione funzionale permanente – attestata dall’iscrizione nel Registro Regionale Diabetici – in possesso di regolare prescrizione dei medici del Servizio Sanitario Nazionale.
Ragion per cui alle fatture emesse dalle farmacie convenzionate nei confronti dell’Azienda Sanitaria, relative ai medicinali consegnati ai soggetti diabetici, si renderà applicabile l’aliquota IVA del 4 per cento.
Le Direzioni Regionali e Provinciali vigileranno affinché le istruzioni impartite ed i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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