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Risoluzione Agenzia Entrate n.89 del 06.10.2016

Assolvimento dell’imposta di bollo con modalità virtuale per gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali trasmessi con modalità telematiche.


Assolvimento dell’imposta di bollo con modalità virtuale per gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali trasmessi con modalità telematiche.

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione, del DPR n. 642 del 1972 è stato esposto il seguente:

Quesito

La Camera di Commercio di XXX intende procedere alla dematerializzazione e digitalizzazione della documentazione cartacea presentata e trattata dai propri uffici, incentivando le procedure telematiche per tutti i procedimenti trattati, in applicazione delle norme del codice

dell’Amministrazione digitale, di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Al riguardo, l’ente istante rappresenta che tra i procedimenti trattati, sono comprese le procedure arbitrali, competenza che è stata attribuita alla Camera di commercio dall’articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

L’interpellante aggiunge, inoltre, con riferimento alle procedure arbitrali, che gli atti e i provvedimenti in argomento sono soggetti all’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 20 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

In proposito, l’istante evidenzia di procedere già alla riscossione con modalità virtuale, in virtù di apposite autorizzazioni, dell’imposta di bollo dovuta su altre tipologie di atti trattate dai propri uffici.

L’ente interpellante chiede, quindi, di conoscere se le proprie autorizzazioni all’assolvimento dell’imposta di bollo con modalità virtuale di cui all’articolo 15 del citata DPR n. 642 del 1972, possano essere utilizzate anche per l’imposta di bollo dovuta per gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali che riceve dai soggetti interessati per via telematica.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La camera di commercio interpellante ritiene che sia legittimata ad utilizzare la propria autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale di cui all’articolo 15 del DPR n. 642 del 1972 anche per gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali che vengono trasmessi dai soggetti interessati con modalità telematiche, in applicazione delle norme del codice dell’Amministrazione digitale di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

La legge 29 dicembre 1993, n. 580 ( recante il Riordino delle camere di commercio, artigianato e agricoltura), all’articolo 2, comma 2, stabilisce che “Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a:

(…) g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;…”.

Relativamente al trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, degli atti e procedimenti arbitrali oggetto del quesito, si osserva che ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per gli “Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali …”.

In considerazione della riportata previsione normativa, si conferma, dunque, il parere espresso dal contribuente, secondo cui gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali scontano l’imposta di bollo, fina dall’origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.

Per quanto attiene all’assolvimento dell’imposta di bollo, si rammenta che l’articolo 3 del citato DPR n. 642 del 1972, come modificato dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, stabilisce che “L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:

a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

La disciplina del pagamento dell’imposta in modo virtuale è recata dall’articolo 15 del DPR n. 642 del 1972, secondo cui “Per determinate

categorie di atti e documenti, (…) l’intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell’imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale (…). Ai fini dell’autorizzazione (…) l’interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione (…) contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno”.

Fatta tale premessa, considerato che l’imposta di bollo sugli atti e provvedimenti è dovuta fin dall’origine, si ritiene che l’obbligazione tributaria debba essere assolta dal soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce.

Al fine di individuare in maniera definita i soggetti che procedono alla formazione dei documenti in argomento, la scrivente ha ritenuto opportuno formulare apposita istanza di documentazione integrativa all’ente istante.

In esito a tale richiesta, la camera di commercio di XXX, ha chiarito che l’attività svolta dalla camera di commercio nell’ambito delle procedure arbitrali, si risolve in un’attività di mera ricezione documentale e di svolgimento di servizio di segreteria.

A titolo esemplificativo, la camera di commercio riceve la domanda di arbitrato e provvede al suo invio alla controparte invitata, cura i successivi scambi di memorie prodotte dalle parti secondo le indicazioni dell’organo arbitrale, offre assistenza per la gestione delle udienze, si occupa dell’invio alle parti del lodo finale emesso dall’organo arbitrale.

La camera di commercio, dunque, non procede alla formazione dei documenti in argomento in quanto gli stessi sono formati dai soggetti che partecipano alla procedura arbitrale mentre la camera di commercio svolge in relazione a detta procedura un’attività assimilabile a quella di segreteria.

Da quanto sopra esposto, si ritiene che l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sugli atti e documenti del procedimento arbitrale, oggetto del presente interpello, gravi sulle parti (imprese e/o privati) che procedono alla formazione di detti documenti e li presentano in via telematica alla camera di commercio; pertanto, per i documenti in argomento l’imposta di bollo non potrà essere assolta dalla camera di commercio utilizzando l’autorizzazione al pagamento in modo virtuale della quale risulta già in possesso.

L’imposta di bollo dovrà, invece, essere assolta dai contribuenti mediante contrassegno, procedendo al versamento ad un intermediario convenzionato ovvero con la modalità virtuale, ai sensi del predetto articolo 3 del DPR n. 642 del 1972.

Il contribuente che intende assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno, potrà comprovare l’assolvimento dell’imposta indicando nel documento inviato il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario.

In tal caso, sarà cura dell’utente conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria ( articolo 37 del DPR n 642 del 1972).

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