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Risoluzione Agenzia Entrate n. 87 del 12.06.2001

Istituzione codici-tributo – Disciplina della previdenza complementare – D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47


Istituzione codici-tributo – Disciplina della previdenza complementare – D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47
Risoluzione Agenzia Entrate n. 87 del 12.06.2001

Atteso che con circolare del 20 marzo 2001, n. 29/E, sono state date istruzioni sulle modifiche alla disciplina tributaria della previdenza complementare, dei contratti assicurativi e del trattamento di fine rapporto, introdotte dal decreto legislativo del 18 febbraio 2000, n. 47, si provvede ad istituire i relativi codici-tributo e a fornire indicazioni in ordine alle modalità di versamento.

L’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 47 ha sostituito il testo dell’art. 14 del D. Lgs.n. 124 del 21 aprile 1993, stabilendo che i fondi in regime di contribuzione definita sono sottoposti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento.
Detta imposta è dovuta, ai sensi degli artt. 14-bis, 14-ter, 14-quater, del D.Lgs. n. 124, nel testo introdotto dagli articoli 6, 7 ed 8 del D. Lgs. n. 47, anche dalle altre forme pensionistiche complementari ed individuali, individuate dalle stesse disposizioni.
Per il versamento della suddetta imposta, da effettuarsi entro il 16 febbraio di ciascun anno, mediante il modello F24, si istituisce il seguente codice-tributo:
1709 ” Imposta sostitutiva dovuta dalle forme pensionistiche complementari ed individuali – Artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14 quater, del D.Lgs. n. 124 del 1993 introdotti rispettivamente dagli artt. 5, 6, 7, 8, del D. Lgs. n. 47 del 2000″.
Si fa presente che i fondi pensione che detengono immobili devono utilizzare il suddetto codice anche per il versamento dell’importo dovuto a titolo di imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 124.

L’articolo 14 del D.Lgs. n. 47 ha inserito nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dopo l’articolo 26-bis, l’articolo 26-ter che:
– al comma 1, stabilisce che le imprese di assicurazione devono applicare, sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quater) del testo unico delle imposte sui redditi, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi;
– al comma 2, dello stesso articolo 26-ter prevede l’applicazione, da parte dei sostituti d’imposta, di un’ imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi.
Per il versamento delle suddette imposte, da effettuarsi entro il 16 del mese successivo alla corresponsione del reddito, mediante il modello F24, si istituiscono i seguenti codici-tributo:
1710 “Imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del T.U. delle imposte sui redditi – Art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973”;
1711 “Imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del T.U. delle imposte sui redditi – Art. 26-ter, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973”.

L’ articolo 11 del D.Lgs. n. 47, al comma 3, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza ed al successivo comma 4 stabilisce che i sostituti d’imposta versano l’ acconto di detta imposta sostitutiva entro il 16 dicembre di ciascun anno ed il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta, l’imposta sostitutiva deve essere versata dal percettore del trattamento nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi per l’anno in cui il trattamento stesso è percepito.
Per il versamento dell’imposta, mediante modello F24, si istituiscono i seguenti codici-tributo:
1712 “Acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta – Art. 11, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 47 del 2000”;
1713 “Saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta – Art. 11, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 47 del 2000”;
1714 “Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal soggetto percettore in dichiarazione- Art. 11, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 47 del 2000”.

Per quanto riguarda la compilazione del modello F24, si fa presente che i suddetti codici-tributo devono essere esposti nella “Sezione Erario”.
La colonna “importi a credito compensati” della predetta sezione può essere utilizzata per tutti i codici in argomento, escluso il codice “1712”.
Il periodo di riferimento da indicare è l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento.
Si precisa, infine, che gli importi relativi al codice “1714” possono essere versati mediante pagamenti rateali ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

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