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Risoluzione Agenzia Entrate n. 84 del 19.06.2006

Istituzione codice tributo da utilizzare, da parte dei professionisti delegati, per il versamento mediante modello F24 dell’IVA relativa alla vendita di beni immobili, oggetto di espropriazione forzata, appartenenti a soggetti esecutati irreperibili


Istituzione codice tributo da utilizzare, da parte dei professionisti delegati, per il versamento mediante modello F24 dell’IVA relativa alla vendita di beni immobili, oggetto di espropriazione forzata, appartenenti a soggetti esecutati irreperibili
Risoluzione Agenzia Entrate n. 84 del 19.06.2006

Con la Risoluzione n. 62 del 16 maggio 2006 sono stati disciplinati gli adempimenti in materia di IVA dei professionisti delegati al compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell’articolo 591-bis c.p.c..
In particolare è stato chiarito che nel caso di vendita di beni immobili a seguito di espropriazione forzata, il professionista delegato ha l’obbligo di provvedere all’emissione della fattura e al versamento all’Erario della relativa imposta sul valore aggiunto, in nome e per conto del debitore esecutato.
Segnalato che, nei casi in cui il debitore esecutato sia reperibile, l’imposta dovuta dovrà essere versata mediante modello F24, utilizzando gli ordinari codici tributo relativi all’IVA, si prevede che, nel solo caso di irreperibilità del soggetto esecutato, il versamento dell’imposta dovrà essere eseguito, secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il seguente codice tributo, appositamente istituito:
– 6501 denominato “IVA relativa alla vendita, ai sensi dell’articolo 591-bis c.p.c., di beni immobili oggetto di espropriazione forzata”.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo sopra menzionato, utilizzabile unicamente dai professionisti delegati, dovrà essere esposto nella colonna “importi a debito versati” della “Sezione Erario”. Inoltre, nella colonna “anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno in cui è avvenuta la vendita dell’immobile a cui si riferisce il versamento, espresso nella forma “AAAA”,
Si precisa che tale codice tributo sarà operativamente efficace a decorrere dal settimo giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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