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Risoluzione Agenzia Entrate n. 79 del 29.07.2011

Irap – Trattamento delle eccedenze pregresse e compilazione del modello Unico – Articolo 1, comma 52, legge 24 dicembre 2007, n. 244


Irap – Trattamento delle eccedenze pregresse e compilazione del modello Unico – Articolo 1, comma 52, legge 24 dicembre 2007, n. 244
Risoluzione Agenzia Entrate n. 79 del 29.07.2011

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimento in merito alle modalità di recupero del credito emergente dalla dichiarazione Irap, richiesto in compensazione da parte di contribuenti non più tenuti alla presentazione della predetta dichiarazione.
In particolare, tenuto conto che, in base all’articolo 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell’imposta regionale sulle attività produttive non può essere presentata in forma unificata, si chiede se il credito in parola possa essere indicato nel modello di dichiarazione unificata.
La sezione II del quadro RX della dichiarazione unificata accoglie le eccedenze di imposta richieste in compensazione nella dichiarazione precedente, per le quali nel periodo d’imposta successivo non è più presente la relativa dichiarazione o il corrispondente quadro. Nella sezione in parola può, pertanto, essere indicata anche l’eccedenza richiesta in compensazione in sede di presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte di contribuenti per i quali non sussiste più l’obbligo di predisposizione della predetta dichiarazione.
La circostanza che la dichiarazione annuale dell’imposta regionale sulle attività produttive non possa essere presentata in forma unificata non rileva, infatti, ai fini dell’esposizione nel modello Unico dell’eccedenza spettante a un contribuente non più obbligato alla presentazione della dichiarazione IRAP. Conseguentemente, l’eccedenza di imposta regionale sulle attività produttive richiesta in compensazione nel periodo d’imposta precedente da parte di un contribuente non più obbligato alla presentazione della relativa dichiarazione può essere esposta nella sezione II del quadro RX del modello Unico, con l’indicazione del codice tributo 3800.

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