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Risoluzione Agenzia Entrate n. 74 del 25.05.2006

Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite Modello F 23, relativi al trasferimento di proprietà ai custodi acquirenti di veicoli sottoposti a provvedimenti amministrativi di fermo, sequestro o confisca, ai sensi degli articoli 213, comma 2 – quater e 214, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285


Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite Modello F 23, relativi al trasferimento di proprietà ai custodi acquirenti di veicoli sottoposti a provvedimenti amministrativi di fermo, sequestro o confisca, ai sensi degli articoli 213, comma 2 – quater e 214, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Risoluzione Agenzia Entrate n. 74 del 25.05.2006

Gli articoli 213, 214, 214 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), prevedono che i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, quelli confiscati, nonché quelli c.d. abbandonati al termine delle procedure di fermo amministrativo sono assoggettabili alle procedure del D.P.R. 189/01 e possono essere trasferiti di proprietà o alienati.
A tal fine, con apposite convenzioni stipulate tra Ministero dell’Interno e Agenzia del Demanio, vengono individuati dei “custodi acquirenti”, cui spetta l’obbligo di assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché di quelli confiscati a seguito del sequestro, e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater e 214, comma 1, ultimo periodo e di alienazione conseguente a confisca.
In considerazione della necessità da parte dell’Agenzia del Demanio di individuare con certezza le somme versate a seguito dell’acquisto dei veicoli da parte dei custodi acquirenti, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare nel modello F 23 (campo 11): “134T”, denominato “Entrate da alienazione veicoli ai sensi del D.Lgs 285/92 – custodi acquirenti”; “135T” denominato “Entrate da alienazione veicoli – Procedura temporanea di smaltimento dei veicoli confiscati e di quelli relativi al DPR 189/01”.
Nella compilazione del modello, gli acquirenti devono evidenziare nel campo 6 il codice dell’Ufficio dell’Agenzia del Demanio che ha proceduto all’alienazione, individuato in ragione della competenza territoriale/provinciale, i cui codici ufficio sono reperibili sul sito www. Agenziaentrate.gov.it
Ai fini dell’imputazione delle somme riscosse, si fa presente che le stesse devono essere interamente attribuite al capo VII, capitolo di entrata 2650 del Bilancio dello Stato.

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