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Risoluzione Agenzia Entrate n. 74 del 21.05.2001

Art. 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – Definizione delle liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli


Art. 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – Definizione delle liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli
Risoluzione Agenzia Entrate n. 74 del 21.05.2001

Con la nota in riferimento codesta Direzione ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito ad alcuni quesiti ad essa sottoposti in relazione all’interpretazione delle disposizioni recate dall’art. 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342. In particolare con gli anzidetti quesiti viene chiesto se le somme già versate per la definizione agevolata delle sanzioni, ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, possano essere scomputate da quanto dovuto per la definizione delle liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli, mediante il pagamento di una somma pari al sessanta per cento del valore della controversia, ai sensi del citato art. 82, comma 1, della legge n. 342 del 2000.
In proposito codesta Direzione richiama il disposto del comma 4 dello stesso articolo 82, il quale, dopo aver enunciato i concetti di lite e di valore della stessa, ha stabilito, alla lettera b, che “eventuali versamenti parziali pregressi si considerano effettuati a titolo di acconto”.
Ad avviso della scrivente l’articolo 82 si colloca, nella sua interezza, in un contesto operativo che, per esigenze di certezza e stabilità nel tempo del rapporto giuridico d’imposta, non può non tener conto degli effetti estintivi (peraltro generali e tipici di qualsiasi forma di definizione) già prodotti sulla sola sanzione ai sensi del citato art. 25 del d.lgs. n. 472 del 1997, sicché in tali ipotesi la pendenza della lite alla data del 31 luglio 2000, assunta dall’articolo 82, comma 1, a presupposto per la definizione delle controversie fiscali nella materia di cui trattasi, risulta inevitabilmente circoscritta al tributo e agli interessi, quali elementi del rapporto tributario in discussione e quindi ancora definibile soltanto in relazione agli stessi.
L’argomentazione esposta trova, peraltro, indiretta conferma nello stesso art. 82, comma 4, lett. b, della legge n. 342 del 2000 che, riferendosi solo ad eventuali pregressi versamenti “parziali”, considera effettuati a titolo di acconto soltanto i versamenti non idonei – appunto perché insufficienti – ad estinguere il rapporto d’imposta nella sua totalità (imposta, sanzione e interessi) o in relazione ad uno soltanto dei suoi elementi.
Pur considerando la ratio legislativa sottesa alla norma in commento – correttamente richiamata da codesta Direzione – di favorire nella forma più ampia possibile la definizione agevolata delle liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli, si ritiene che una diversa interpretazione condurrebbe a posizioni di conflitto sul piano dei principi generali, poiché si scomputerebbe dal sessanta per cento del valore della lite corrispondente all’importo dell’imposta, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, il pregresso versamento effettuato a titolo di definizione della sanzione.
Sulla base delle considerazioni svolte si esprime, pertanto, parere negativo in relazione ai quesiti presentati a codesta Direzione.

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