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Risoluzione Agenzia Entrate n. 74 del 03.03.2008

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dei diritti annuali, di competenza della Camera di Commercio di Monza e Brianza


Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dei diritti annuali, di competenza della Camera di Commercio di Monza e Brianza
Risoluzione Agenzia Entrate n. 74 del 03.03.2008

L’articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale 11 maggio 2001, n. 359, dispone che i diritti annuali dovuti dalle imprese alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura sono versati, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
A tal fine, con risoluzione n. 46 del 10 aprile 2001, è stato istituito il codice tributo 3850 da utilizzare per il versamento con il modello F24, abbinandolo al codice della Provincia relativo alla Camera di Commercio competente.
La legge 11 giugno 2004, n. 146, ha istituito la Provincia di Monza e della Brianza.
Tale Provincia viene gestita, fino alle prime elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale, previste per il 2009, da un Commissario di Governo, nominato nei primi sei mesi dal Ministero dell’Interno.
Transitoriamente, per consentire il versamento, con il modello F24, del diritto annuale e dei relativi interessi e sanzioni per omesso o tardivo versamento, di competenza della Camera di Commercio di Monza e Brianza, sono istituiti i seguenti codici tributo, da utilizzare nella sezione “ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI”, abbinandoli al codice della Provincia di Milano, “MI”:
– “3863” denominato “Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Monza e Brianza”.
– “3864” denominato “Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Monza e Brianza. Sanzioni per omesso o tardivo versamento”.
– “3865” denominato “Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Monza e Brianza. Interessi per omesso o tardivo versamento”.
I codici tributo 3864 e 3865, in sede di compilazione del predetto modello di versamento, dovranno essere indicati esclusivamente in corrispondenza del campo “importi a debito versati”.
Si precisa che tali codici tributo saranno operativamente efficaci a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione

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