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Risoluzione Agenzia Entrate n. 73/E del 20.12.2023

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese turistiche, di cui all’articolo 1 del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152


RISOLUZIONE N. 73/E

Roma, 20 dicembre 2023

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta a favore delle imprese turistiche, di cui all’articolo 1 del decreto-
legge 6 novembre 2021, n. 152

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riconosce in

favore dei soggetti di cui al successivo comma 4, un contributo, sotto forma di credito di

imposta, fino all’80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5

realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre

2024, alle condizioni indicate nel medesimo articolo 1.

Il successivo comma 8 del richiamato articolo 1 stabilisce che il credito d’imposta è

utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono

stati realizzati, e che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi

telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il medesimo comma 8 dell’articolo 1 dispone, altresì, che il credito d’imposta è

cedibile, solo per intero, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali

sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia

delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e

alla tracciabilità del credito d’imposta.

Ai sensi del citato articolo 1, comma 8, inoltre, il Ministero del Turismo, comunica

telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire

dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

Ciascun beneficiario o cessionario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione

fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero del Turismo, tramite il proprio cassetto

fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari

originari e degli eventuali cessionari della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da

presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia

delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice

tributo:

? “7059” – denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese turistiche di cui

all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è

esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al

riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di

riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito nel formato “AAAA”,

indicato nel cassetto fiscale.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,

l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti

effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito

d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco dei

beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, ovvero l’importo disponibile per ciascun

cessionario, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche trasmesse dallo stesso

Ministero, pena lo scarto del modello F24.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

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