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Risoluzione Agenzia Entrate n. 7 del 12.01.2012

Istituzione della causale contributo per l’utilizzo in compensazione, mediante “modello F24”, degli importi dovuti per la prestazione di maternità a carico INPS, anticipata ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) dai datori di lavoro agricolo ai sensi dell’articolo 1, comma 10 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81


Istituzione della causale contributo per l’utilizzo in compensazione, mediante “modello F24”, degli importi dovuti per la prestazione di maternità a carico INPS, anticipata ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) dai datori di lavoro agricolo ai sensi dell’articolo 1, comma 10 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81
Risoluzione Agenzia Entrate n. 7 del 12.01.2012

Soppressione della causale contributo INFA denominata “Aziende agricole per OTI-importi anticipati per infortunio sul lavoro a carico INAIL”
La convenzione 18 giugno 2008 e successivi rinnovi stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) regola il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell’Istituto, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.
L’articolo 1, comma 10, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, stabilisce che “A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell’INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per i1 tramite dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo”.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, degli importi dovuti per la prestazione di maternità a carico INPS, anticipata ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) dai datori di lavoro agricolo ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, si istituisce la causale contributo “MATA” denominata “Aziende Agricole OTI – Importi anticipati per indennità di maternità a carico INPS” .
In sede di compilazione del modello di versamento “F24”, il suddetto codice è esposto nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a credito compensati”. Inoltre nella stessa sezione:
– nel campo “codice sede” è indicato il codice identificativo della sede INPS di competenza;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicato il codice numerico che identifica l’azienda e il carico contributivo legato alla denuncia inviata dal contribuente;
– nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” e nella colonna “a mm/aaaa” ” sono indicati rispettivamente il primo mese e il terzo mese del trimestre di emissione del carico contributivo e il relativo anno di emissione (ad esempio: da 01/2012 a 03/2012; da 04/2012 a 06/2012), entrambi nel formato “MM/AAAA”.

Inoltre, a seguito di apposita richiesta dell’INPS, si dispone la soppressione della causale INFA denominata “Aziende agricole per OTI – importi anticipati per infortunio sul lavoro a carico INAIL”.
L’efficacia operativa della suddetta soppressione decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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