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Risoluzione Agenzia Entrate n.69 del 30.07.2015

Attivazione del codice identificativo “73 – Contribuente”, da indicare nel modello F24, per ottemperare a quanto previsto dall’articolo 39, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni – Utilizzo del codice tributo “8925” per il versamento della sanzione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472


 

Attivazione del codice identificativo “73 – Contribuente”, da indicare nel modello F24, per ottemperare a quanto previsto dall’articolo 39, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni – Utilizzo del codice tributo “8925” per il versamento della sanzione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

L’articolo 6, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ha apportato modifiche alla disciplina delle sanzioni applicabili alle violazioni di cui all’articolo 39, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In particolare, la nuova formulazione della citata disposizione, prevede, tra l’altro, che in caso di trasmissione, entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa, della dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero della comunicazione, dei dati rettificati nel caso in cui il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione, il CAF o il professionista è tenuto al versamento di una somma ridotta nella misura prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.
Per il versamento della somma in parola è utilizzato il codice tributo “8925”, istituito con la risoluzione n. 388/E del 21 novembre 2007, con la quale sono state fornite le istruzioni di compilazione del modello F24.
Per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto “Contribuente”, intestatario della dichiarazione dei redditi, oggetto dell’errato visto di conformità, si istituisce il seguente codice identificativo:
  • “73” denominato “CONTRIBUENTE”.
In sede di compilazione del modello F24, da predisporre per ogni singola dichiarazione rettificativa ovvero comunicazione, nella sezione “CONTRIBUENTE”, negli appositi campi, sono riportati il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale del CAF o del professionista, intestatario della delega di pagamento.
Nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è riportato il codice fiscale del contribuente, unitamente all’indicazione nel campo “codice identificativo ” del codice “73”.
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