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Risoluzione Agenzia Entrate n. 64 del 13.03.2009

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree regionali ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea – Articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296


Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree regionali ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea – Articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Risoluzione Agenzia Entrate n. 64 del 13.03.2009

L’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto l’attribuzione di un credito d’imposta alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.
In particolare, il comma 276 dello stesso articolo 1, della suddetta legge n. 296/2006 ha previsto che il credito d’imposta in parola sia utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e l’eventuale eccedenza sia utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
Al fine di consentire la fruizione delle suddette eccedenze del credito d’imposta mediante modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:
“6817”, denominato “credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea – art.1, c.271-279, l. 296/2006”.
Il codice tributo è esposto nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nella colonna “importi a debito versati” nei casi di ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato, nel formato AAAA, con l’anno nel quale è realizzato l’investimento cui si riferisce il credito.

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