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Risoluzione Agenzia Entrate n. 6 del 11.02.2010

Istituzione del codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917


Istituzione del codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917
Risoluzione Agenzia Entrate n. 6 del 11.02.2010

L’articolo 5, del testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che ” I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”
L’articolo 22 del T.U.I.R, introdotto dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, prevede che ” Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti”
Con la Circolare 23 dicembre 2009, n. 56, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che ” I soci o associati alle società ed associazioni di cui all’articolo 5 del T.U.I.R possano acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione, sicché il credito ad esso relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24″
Al fine di consentire ai soggetti sopra indicati, di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito IRPEF derivante dall’ammontare delle ritenute residue riattribuite dai soci, si istituisce il seguente codici tributo:
“6830” denominato” Credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR”
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, con l’indicazione quale “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta nel quale le ritenute residue sono riattribuite ai soggetti di cui all’art 5 del T.U.I.R, nel formato “AAAA”.

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