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Risoluzione Agenzia Entrate n. 59 del 22.02.2008

Prestazioni di assistenza legale a favore di soggetti domiciliati o stabiliti fuori dell’Unione Europea nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato. Imponibilità all’IVA. Art. 7, quarto comma, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972


Prestazioni di assistenza legale a favore di soggetti domiciliati o stabiliti fuori dell’Unione Europea nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato. Imponibilità all’IVA. Art. 7, quarto comma, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 59 del 22.02.2008

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 7, quarto comma, lettere d) e f), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

QUESITO
Il Ministero della Giustizia chiede chiarimenti in merito alla sussistenza o meno del presupposto territoriale di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in relazione alle prestazioni di assistenza legale erogate da avvocati italiani a favore di soggetti domiciliati o stabiliti fuori dell’Unione Europea nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’interpellante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Al riguardo si osserva preliminarmente che in deroga al principio generale del luogo del prestatore contenuto nell’articolo 7, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quarto comma, lettera d), di tale articolo stabilisce che le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale si considerano effettuate nel territorio dello Stato – indipendentemente dal luogo di domicilio, residenza o stabile organizzazione dei soggetti che le effettuano – allorquando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all’estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all’estero, a meno che le prestazioni medesime non siano utilizzate fuori dal territorio della Comunità europea.
In particolare, ai sensi della successiva lettera e), le medesime prestazioni rese da operatori stabiliti in Italia a favore di soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunità europea, si considerano effettuate nel territorio nazionale quando il destinatario non è un soggetto passivo IVA nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza, mentre in base alla lettera f) le analoghe prestazioni rese nei confronti di soggetti domiciliati o stabiliti fuori della Comunità europea sono escluse dalla disciplina IVA per carenza del presupposto territoriale.
A quest’ultimo riguardo, la circolare n. 10 del 16 marzo 2005, ha precisato che le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica e legale sono fuori campo di applicazione dell’IVA “senza che possa essere invocato, come ulteriore criterio di attrazione a tassazione, quello dell’utilizzo nel territorio dello Stato”.
Tanto premesso, occorre rilevare che in base alla circolare ministeriale n. 12 del 9 aprile 1981 nel concetto di “consulenza tecnica e legale” deve comprendersi “non solo l’attività professionale che si estrinseca in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri, ma anche quella prettamente legale di assistenza e rappresentanza dei clienti in giudizio”.
Ciò posto, riguardo alla fattispecie in esame occorre definire il luogo di tassazione delle prestazioni di patrocinio a spese dello Stato rese da avvocati italiani per la difesa in giudizio di soggetti stranieri appartenenti a Paesi extracomunitari.
Invero, nel caso in esame, il “patrocinio a spese dello Stato” porta a ritenere che la prestazione resa dagli avvocati sia direttamente riconducibile allo Stato in quanto volta ad assicurare a ciascun soggetto la difesa in giudizio. Conseguentemente, deve ritenersi che committente del servizio è lo Stato, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali, a nulla rilevando il soggetto che materialmente beneficia della difesa in giudizio.
Pertanto, le prestazioni in parola rese dagli avvocati italiani sono da considerare territorialmente rilevanti in Italia in quanto rese da prestatore nazionale a favore di soggetto pubblico che agisce nella sua veste istituzionale e, come tale, alla stregua di un consumatore finale.
Dette prestazioni sconteranno l’imposta con l’aliquota ordinaria del 20 per cento.

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