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Risoluzione Agenzia Entrate n.59 del 11.06.2015

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva sul regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190


 

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva sul regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

L’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introduce, a decorrere dall’anno d’imposta 2015, il regime fiscale forfetario per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, in forma individuale che nell’anno precedente hanno maturato i requisiti previsti dal citato comma 54.
In particolare, il comma 64 del suddetto articolo 1, stabilisce, tra l’altro, che sul reddito imponibile, determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla citata legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata, “si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento.”
Per consentire ai soggetti interessati il versamento delle suddette somme dovute, tramite il modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:
  • “1790” denominato “Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Acconto prima rata – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”;
  • “1791” denominato “Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”;
  • “1792” denominato “Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Saldo – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Il codice tributo “1792” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”. Per i codici tributo “1790” e “1792”, in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
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