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Risoluzione Agenzia Entrate n. 58 del 12.06.2012

Istituzione delle causali contributo “CADD” e “SADD” per il versamento, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni straordinaria e delle relative sanzioni a seguito dell’attività di recupero


Istituzione delle causali contributo “CADD” e “SADD” per il versamento, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni straordinaria e delle relative sanzioni a seguito dell’attività di recupero
Risoluzione Agenzia Entrate n. 58 del 12.06.2012

Con la convenzione del 18 giugno 2008 e successivi rinnovi stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell’Istituto, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.
L’INPS ha chiesto, per l’attività di recupero del contributo addizionale CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria), disciplinato dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, l’istituzione di nuove causali contributo.
Al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per il recupero del contributo addizionale per la cassa integrazione guadagni straordinaria e delle relative sanzioni, si istituiscono le seguenti causali contributo:
– “CADD” denominata “Recupero contributo addizionale CIGS”;
– “SADD” denominata “Sanzioni recupero contributo addizionale CIGS”
In sede di compilazione del modello di versamento “F24”, le suddette causali sono esposte nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre, nella stessa sezione:
– nel campo “codice sede” è indicato il codice della sede Inps competente;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola Inps dell’azienda;
– nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno della diffida, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

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