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Risoluzione Agenzia Entrate n. 57 del 24.05.2011

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta, a favore degli enti creditizi e finanziari, delle imposte anticipate iscritte in bilancio, ai sensi dell’articolo 2, commi da 55 a 59 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, e successive modificazioni


Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta, a favore degli enti creditizi e finanziari, delle imposte anticipate iscritte in bilancio, ai sensi dell’articolo 2, commi da 55 a 59 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, e successive modificazioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 57 del 24.05.2011

L’articolo 2, comma 55, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, ha previsto che “ in funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d’imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d’esercizio”.
Il comma 57 del suddetto articolo, inoltre, dispone che “il credito d’imposta di cui al comma 55 non è rimborsabile né produttivo di interessi. Esso può essere ceduto ovvero può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta”.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, nei limiti, termini e condizioni previste dalla norma, si istituisce il seguente codice tributo:
“6834” denominato “ Credito d’imposta, a favore degli enti creditizi e finanziari, delle imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdita d’esercizio – art. 2, commi da 55 a 59, d.l. n. 225/2010 e successive modificazioni”
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza della colonna “Importi a credito compensati” ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “Importi a debito versati” . Il campo “Anno di riferimento” è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno cui si riferisce il credito.

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