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Risoluzione Agenzia Entrate n. 55 del 21.04.2006

Istituzione dei codici tributo per la compensazione, prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, art. 61, comma13, legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del credito d’imposta per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione delle micro, piccole e medie imprese, art. 9, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35


Istituzione dei codici tributo per la compensazione, prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, art. 61, comma13, legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del credito d’imposta per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione delle micro, piccole e medie imprese, art. 9, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35
Risoluzione Agenzia Entrate n. 55 del 21.04.2006

L’articolo 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto un’agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che incrementano gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, per fruire della quale i soggetti interessati devono preventivamente presentare apposita istanza in via telematica al Centro Operativo di Pescara.
Per consentire la fruizione del suddetto credito, con la risoluzione n. 16 dell’11 febbraio 2004 sono stati istituiti i codici tributo 6770 (a valere sui fondi stanziati per il 2003), 6771 (a valere sui fondi stanziati per il 2004) e 6772 (a valere sui fondi stanziati per il 2005).
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in oggetto, tramite modello F24, relativamente alle istanze presentate nel corso dell’anno 2006, si istituisce il seguente codice tributo:
“6791” denominato “Credito d’imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, per le istanze presentate nell’anno 2006 – art. 61, comma 13, legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Inoltre, l’articolo 9 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha attribuito alle micro, piccole e medie imprese che prendono parte a processi di concentrazione un contributo, sotto forma di credito d’imposta, finanziato per gli anni 2005, 2006 e 2007, per fruire del quale i soggetti interessati devono preventivamente presentare apposita istanza in via telematica al Centro Operativo di Pescara.
Per consentire la fruizione del suddetto credito, con la risoluzione n. 177 del 23 dicembre 2005 è stato istituito il codice tributo 6786 (relativamente alle istanze presentate nel corso dell’anno 2005).
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta concesso per l’anno 2006, si istituisce il seguente codice tributo:
“6792” denominato “Credito d’imposta per le spese sostenute per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione delle micro, piccole e medie imprese, a valere sui fondi stanziati per l’anno 2006 – articolo 9 del decreto legge 14 maggio 2005, n. 80”.
I crediti d’imposta di cui sopra, utilizzabili con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non sono sottoposti al limite di compensabilità previsto dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha modificato quanto già disposto dall’articolo 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In sede di compilazione del modello F24, i predetti codici e i relativi importi dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, indicando nella colonna “anno di riferimento” l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito, espresso nella forma “AAAA”.
Si precisa che i nuovi codici tributo saranno operativamente efficaci a decorrere dal sesto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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