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Risoluzione Agenzia Entrate n.51 del 04.07.2016

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, ai sensi dell’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208


 

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, ai sensi dell’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive ubicate in talune zone delle regioni del mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019.
In particolare, il comma 103 del citato articolo 1 prevede che i soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
Inoltre, il comma 104 prevede che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e che allo stesso non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In attuazione del citato comma 103, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 ha stabilito, tra l’altro, che:
  • la trasmissione telematica delle comunicazioni è effettuata utilizzando il software denominato “Creditoinvestimentisud”, disponibile gratuitamente sul sito internetwww.agenziaentrate.it;
  • il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta suddetto, tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
  • “6869” denominato “Credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno – articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
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