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Risoluzione Agenzia Entrate n. 49 del 24.02.2009

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle spese di notifica relative agli atti di irrogazione delle sanzioni per l’omesso o tardivo pagamento del diritto camerale annuale dovuto alle Camere di commercio


Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle spese di notifica relative agli atti di irrogazione delle sanzioni per l’omesso o tardivo pagamento del diritto camerale annuale dovuto alle Camere di commercio
Risoluzione Agenzia Entrate n. 49 del 24.02.2009

L’articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale 11 maggio 2001, n. 359, dispone che i diritti annuali dovuti dalle imprese alle Camere di commercio sono versati con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241.
Successivamente, il decreto ministeriale del 27 gennaio 2005, n. 54, ha previsto che il suddetto sistema di riscossione si applica anche alle sanzioni di competenza delle Camere di commercio.
Al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, delle spese di notifica per gli atti di irrogazione delle sanzioni per omesso o tardivo pagamento del diritto camerale annuale, sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “3869” denominato “Recupero spese di notifica per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”.
– “3870” denominato “Recupero spese di notifica per omesso o tardivo versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Monza e Brianza”;
– “3871” denominato “Recupero spese di notifica per omesso o tardivo versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Fermo”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici sono esposti nella sezione “Ici ed altri tributi locali”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, evidenziando quale “anno di riferimento” l’anno espresso nella forma “AAAA”.
Di seguito, per ciascun codice tributo, si riportano le modalità di compilazione del campo “codice ente/codice comune”:
– in corrispondenza del codice tributo “3869” deve essere indicata la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento;
– il codice tributo “3870” deve essere abbinato al codice ente della Provincia di Milano (“MI”);
– il codice tributo “3871” deve essere abbinato al codice ente della Provincia di Ascoli Piceno (“AP”).
I codici istituiti sono operativamente efficaci a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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