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Risoluzione Agenzia Entrate n. 477 del 15.12.2008

IVA. Prova delle cessioni intracomunitarie


IVA. Prova delle cessioni intracomunitarie
Risoluzione Agenzia Entrate n. 477 del 15.12.2008

Con la nota in riferimento sono stati chiesti alla scrivente Agenzia chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, con particolare riferimento alla risoluzione n. 345 del 28 novembre 2007, in cui si afferma che il cedente nazionale deve dimostrare l’invio dei beni in altro Stato membro.
La citata risoluzione precisa infatti che “a tal fine può costituire idonea prova l’esibizione del documento di trasporto, da cui si evince l’uscita delle merci dal territorio dello Stato per l’inoltro ad un soggetto passivo d’imposta identificato in altro Paese comunitario”.
A tale proposito nella nota che si riscontra viene sottolineato che nel settore ceramico, in cui avvengono comunemente cessioni franco fabbrica, il cedente nazionale si limita a consegnare i prodotti al vettore incaricato dal proprio cliente e molto difficilmente riesce ad ottenere da quest’ultimo una copia del documento di trasporto controfirmata dal destinatario per ricevuta.
In via preliminare si ricorda che l’invio dei beni in altro Stato membro è un elemento costitutivo della cessione intracomunitaria, in assenza del quale non può applicarsi il trattamento di non imponibilità (art. 41 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
La stessa Corte di Giustizia delle Comunità europee ha ribadito tale principio, affermando che “l’esenzione della cessione intracomunitaria diventa applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente e quando il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione e trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione” (sentenza del 27/09/2007, in causa C-409/04, punto 42. In senso conforme anche la sentenza del 27/09/2007, in causa C-184/05, punto 23).
Ai fini della prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria e dell’uscita dei beni dal territorio dello Stato, la risoluzione n. 345 del 2007 ha indicato l’esibizione del documento di trasporto a titolo meramente esemplificativo.
Pertanto, nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.

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