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Risoluzione Agenzia Entrate n. 448 del 19.11.2008

IRPEF – Oneri deducibili – Art. 10, comma 1, lett. c), TUIR Rivalutazione assegno di mantenimento corrisposto al coniuge -Interpello – Articolo 11 della legge n. 212 del 2000


IRPEF – Oneri deducibili – Art. 10, comma 1, lett. c), TUIR Rivalutazione assegno di mantenimento corrisposto al coniuge -Interpello – Articolo 11 della legge n. 212 del 2000
Risoluzione Agenzia Entrate n. 448 del 19.11.2008

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO
TIZIO fa presente di essersi separato consensualmente dalla moglie nel corso del 2002 e di aver corrisposto alla stessa, a partire dalla medesima data, un assegno di mantenimento mensile di … euro, come risulta dal verbale di udienza del … 2002 (omologa del Tribunale di … del … 2003).
Nel provvedimento del Tribunale era previsto solo l’impegno dell’istante al pagamento dell’assegno di mantenimento senza alcuna precisazione in merito alla rivalutazione monetaria dello stesso.
Tuttavia, come confermato da uno studio legale, a partire dal 2004, il contribuente avrebbe dovuto applicare l’adeguamento Istat all’assegno di mantenimento, in analogia con quanto previsto in caso di scioglimento del matrimonio dall’art. 5, comma 7, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, a pena di incorrere in un precetto di pagamento da parte della moglie.
A conferma dell’automatica rivalutazione dell’assegno in questione, TIZIO richiama la sentenza della Cassazione 5 agosto 2004, n. 15101.
Pertanto, l’istante fa presente di essersi impegnato ad adeguare l’assegno di mantenimento a partire da gennaio 2009, incrementandolo della rivalutazione maturata negli anni 2004-2008 e, in seguito, provvedendo al suo aggiornamento automatico di anno in anno.
Tutto ciò premesso, il contribuente chiede se sia possibile dedurre dal proprio reddito le maggiori somme relative alla rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il contribuente ritiene di poter dedurre dal proprio reddito il maggior importo dell’assegno corrisposto alla moglie a titolo di rivalutazione Istat, nonostante detto adeguamento non risulti esplicitamente dal provvedimento per la separazione emesso dal Tribunale. Per contro, la moglie dichiarerà il maggior importo percepito.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Per quanto attiene alla disciplina civilistica, l’art. 156 del codice civile, applicabile anche ai casi di separazione consensuale, stabilisce che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
La norma sopra richiamata non prevede espressamente, per l’assegno di mantenimento da corrispondere in caso di separazione, l’adeguamento automatico agli indici Istat.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione il meccanismo di rivalutazione Istat, previsto espressamente dall’art. 5, comma 4, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 per l’assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è applicabile anche all’assegno di mantenimento da corrispondere in caso di separazione.
In altri termini, ad avviso della Suprema Corte, anche in caso di separazione, il giudice deve stabilire un criterio di adeguamento automatico per l’assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge, ai sensi dell’art. 156 del codice civile (Cass. 2004 n. 15101; 1999 n. 13610; 1995 n. 13131), anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici Istat, salvo i casi di palese iniquità, che richiedono, invece, specifica motivazione.
Dal punto di vista fiscale, l’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, prevede che sono deducibili dal reddito complessivo “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.
Fermo restando il principio espresso dalla Corte di Cassazione (che, peraltro, si riferisce ad un obbligo del giudice), si fa presente che la somma corrisposta al coniuge è ammessa in deduzione solo nella misura determinata dal provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Pertanto, le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat potranno essere dedotte solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto al coniuge medesimo.
In sostanza, resta esclusa la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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