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Risoluzione Agenzia Entrate n.41 del 28.06.2013

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
di imposta di cui all’ articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
di imposta di cui all’ articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213


Istituzione del codice tributo per l?utilizzo, tramite modello F24, del creditodi imposta di cui all? articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.Istituzione del codice tributo per l?utilizzo, tramite modello F24, del credito di imposta di cui all? articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213

L?articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, detta disposizioni in materia di “credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione?.

In particolare, il comma 2 del citato articolo prevede che “In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche (?), in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti?.

In attuazione del predetto disposto normativo, con provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle entrate 11 gennaio 2013, integrato con successivo provvedimento del 4febbraio 2013, sono stabilite le modalit? di fruizione del credito di imposta in caso di accesso al finanziamento agevolato per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, prevedendo, tra l?altro, che il beneficiario del finanziamento utilizza il credito di imposta per corrispondere al soggetto finanziatore le rate di rimborso del finanziamento stesso e che la banca recupera l?importo della rata attraverso l?istituto della compensazione di cui all?articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per consentire ai soggetti finanziatori l?utilizzo, mediante modello F24, del credito di imposta in parola, si istituisce il seguente codice tributo:
  • “6840? denominato “Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato – Sisma maggio 2012 ? art. 3-bis d.l. 6 luglio 2012, n. 95?
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo ? esposto nella “Sezione Erario? in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati? con evidenza, quale “anno di riferimento?, dell?anno cui si riferisce la rata di rimborso del finanziamento a cui la somma ? correlata, espresso nella forma “AAAA?.
***
L?articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede, al comma 7, a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in possesso dei requisiti definiti dal medesimo articolo, la concessione di un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di due anni per il pagamento dei tributi, contributi e premi come indicati nello stesso articolo 11. L?articolo 6 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante la “proroga emergenza sisma maggio 2012?, prevede, tra l?altro, la rideterminazione del termine utile per l?accesso al finanziamento in parola.
L?articolo 11, comma 10, del citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dispone che “Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche’ le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 7 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta e’ utilizzabile ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (?)?.

Per consentire ai soggetti finanziatori l?utilizzo, mediante modello F24, del credito di imposta in parola, si istituisce il seguente codice tributo:
  • “6841? denominato “Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori degli interessi relativi al finanziamento erogato e delle spese di gestione ? Sisma maggio 2012 ? art. 11, c. 10, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174?
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo ? esposto nella “Sezione Erario? in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati? con evidenza, quale “anno di riferimento?, dell?anno cui si riferisce, per ciascuna scadenza di rimborso, l?importo degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese di gestione, espresso nella forma “AAAA?
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