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Risoluzione Agenzia Entrate n. 40 del 11.02.2008

Ridenominazione dei codici tributo 2804, 2806, 2809, 2814 ed istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24-Accise, dell’accisa sul  carbone, lignite e coke di carbon fossile, dell’accisa sugli oli e grassi animali e vegetali, dell’accisa sull’alcole metilico utilizzati per carburazione o combustione, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26


Ridenominazione dei codici tributo 2804, 2806, 2809, 2814 ed istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24-Accise, dell’accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile, dell’accisa sugli oli e grassi animali e vegetali, dell’accisa sull’alcole metilico utilizzati per carburazione o combustione, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
Risoluzione Agenzia Entrate n. 40 del 11.02.2008

Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, in attuazione della direttiva 2003/96/CE, ha introdotto, tra l’altro, delle modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
In particolare, la nuova normativa ha previsto, tra l’altro, la sostituzione della categoria degli “oli minerali” con la più ampia categoria dei “prodotti energetici” a cui viene aggiunta anche l’elettricità e nella quale vengono inclusi gli “oli e grassi animali e vegetali”, l'”alcole metilico” e il “carbone, la lignite e il coke”.
In considerazione di quanto sopra esposto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 28 dicembre 2007, ha modificato la descrizione dei capitoli 1409, 1411, 1412, 1421, sui quali confluiscono le somme versate tramite modello F24, rispettivamente, con i codici tributo 2804, 2806, 2809, 2814, istituiti con risoluzione 22/E del 14 febbraio 2001. Lo stesso decreto ha, inoltre, introdotto tre nuovi capitoli nel bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008: capitolo 1413 denominato “accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione”, capitolo 1414 denominato “accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione”, capitolo 1417 denominato “accisa sull’alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione”.
Ciò premesso, al fine di uniformare la descrizione dei predetti codici tributo alla normativa vigente in materia, viene variata la denominazione come di seguito specificato, ferme restando le modalità di compilazione del modello F24-Accise:
“2804” – “Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi”;
“2806” – “Accisa sull’energia elettrica”;
“2809” – “Accisa sul gas naturale per autotrazione”;
“2814” – “Accisa sul gas naturale per combustione”.
Inoltre, al fine di consentire il versamento delle accise previste nei nuovi capitoli 1413, 1414 e 1417 del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008, con le modalità previste dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, si istituiscono i seguenti codici tributo da utilizzare esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” della specifica sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello di versamento “F24-Accise”, reperibile in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it:
“2845” – “Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. h), D.Lgs. 504/1995”;
“2846” – “Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 1, lett. a), D.Lgs. 504/1995”;
“2847” – “Accisa sull’alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione. Art. 21, c. 1, lett. d), D.Lgs. 504/1995”.
I soggetti tenuti al versamento, in sede di compilazione del predetto modello di versamento, dovranno indicare nel campo “ente” il carattere “D”, nel campo “prov.” la sigla della provincia degli uffici doganali competenti per l’imposta, nel campo “codice identificativo” il codice della ditta che esegue il versamento.
Si precisa che i suddetti codici tributo saranno operativamente efficaci a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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