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Risoluzione Agenzia Entrate n. 39 del 17.02.2009

Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – IVA – Aliquota applicabile alle cessioni di glutammato di sodio alimentare – DPR n. 633/1972


Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – IVA – Aliquota applicabile alle cessioni di glutammato di sodio alimentare – DPR n. 633/1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 39 del 17.02.2009

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 16 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente:

Quesito
La ALFA S.r.l., avente ad oggetto la produzione ed il commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, chiede di conoscere quale sia la corretta aliquota IVA applicabile alle cessioni di “glutammato di sodio alimentare”.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’istante ritiene che al prodotto sopra indicato possa applicarsi l’aliquota ordinaria del 20 per cento.

Parere della Direzione
Si eccepisce in via preliminare l’inammissibilità dell’istanza, in quanto la stessa non attiene a problematiche concernenti il corretto inquadramento di disposizioni di carattere tributario la cui interpretazione sia caratterizzata da “obiettive condizioni di incertezza” (così come richiesto dall’articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212).
L’oggetto dell’istanza è, infatti, costituito dall’individuazione dell’aliquota IVA in concreto applicabile alle cessioni del prodotto in esame, postulando la necessità di accertamenti tecnici sulla complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica del prodotto stesso. Si provvede, quindi, a fornire una risposta nell’ambito della generale attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate nella circolare n. 99/E del 18 maggio 2000 che non produce gli effetti tipici delle istanze di interpello di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Tanto premesso, si osserva che a seguito della richiesta di documentazione integrativa inviata al contribuente ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, è pervenuto a questa Direzione il campione e la relativa scheda tecnica del prodotto denominato “glutammato di sodio alimentare”.
I conseguenti accertamenti tecnici sono stati richiesti all’Agenzia delle dogane che, con nota n. … del …. 2008, ha provveduto a determinare il corretto inquadramento doganale del suddetto prodotto.
In particolare la predetta Agenzia sulla base dei risultati ottenuti dai test di laboratorio svolti, ha precisato che la sostanza in questione si presenta come un prodotto solido cristallino di colore bianco, inodore e con sapore caratteristico avente le caratteristiche proprie dell’idrogenoglutammato di sodio (glutammato monosodico).
In considerazione dell’analisi chimica del prodotto e della sua composizione, l’Agenzia delle dogane ritiene che il prodotto in argomento debba essere classificato al codice NC 2922 4200.
L’Agenzia delle Dogane precisa, peraltro, che “il suddetto codice NC 2922 4200 corrisponde alla Voce 29 23 750 della Tariffa doganale in vigore al 31.12.87, posizione non riconducibile ad alcun punto della Tabella A, parti II e III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972”.
In considerazione della suddetta classificazione, la scrivente ritiene che alle cessioni del prodotto in esame si renda applicabile l’imposta sul valore aggiunto nella misura ordinaria del 20 per cento.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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