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Risoluzione Agenzia Entrate n. 37/E del 04.06.2025

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte IRES e IRAP e dell’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP a seguito del riallineamento delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili, ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e ridenominazione dei codici tributo “1817” e “1818”


RISOLUZIONE N. 37/E

Roma, 4 giugno 2025

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello
F24, delle imposte IRES e IRAP e dell’imposta sostitutiva
dell’IRES e dell’IRAP a seguito del riallineamento delle
divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili, ai
sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13
dicembre 2024, n. 192, e ridenominazione dei codici tributo “1817”
e “1818”

L’articolo 11 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, disciplina i

regimi di riallineamento delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in

sede di cambiamento dei principi contabili ai sensi dell’articolo 10 del medesimo

decreto.

In particolare, l’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 192 del

2024, prevede che “Il riallineamento può essere attuato sulla totalità delle

divergenze positive e negative, escluse quelle di cui all’articolo 10, comma 7,

esistenti all’inizio del periodo d’imposta e verificatesi nel medesimo periodo

d’imposta, ovvero esistenti alla data di efficacia delle operazioni di cui al citato

articolo 10, comma 1, lettera g). La somma algebrica delle differenze stesse, se

positiva, è assoggettata a tassazione con l’aliquota ordinaria, cui sommare

eventuali addizionali o maggiorazioni, dell’imposta sul reddito delle società e

dell’imposta regionale sulle attività produttive, separatamente dall’imponibile

complessivo. […] L’imposta è versata in unica soluzione entro il termine di

Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in cui sono emerse

le divergenze”.

L’articolo 11, comma 2, del medesimo decreto legislativo dispone che “In

luogo dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il riallineamento può

essere attuato anche con riguardo alle singole fattispecie […]”, alle condizioni

definite al medesimo comma 2. In tale ambito, la citata disposizione prevede altresì

che “Ciascun saldo positivo oggetto di riallineamento è assoggettato a imposta

sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle

attività produttive, con aliquota, rispettivamente, del 18 per cento e del 3 per cento

sul relativo importo, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché

la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all’articolo 16, comma 1-bis del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al comma 1 del

medesimo articolo 16” e che “L’imposta è versata in unica soluzione entro il

termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in cui

sono emerse le divergenze”.

L’art. 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 192 del 2024 prevede

che le citate disposizioni si applicano dal periodo di imposta successivo a quello

in corso al 31 dicembre 2023; dal medesimo periodo d’imposta non trovano più

applicazione, per quanto di interesse, le disposizioni di cui all’articolo 15, commi

4 e 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che disciplinavano la medesima fattispecie.

Con la risoluzione 25 maggio 2009, n. 127/E sono stati istituiti, tra gli altri,

i codici tributo “1817” – denominato “Imposta a seguito del riallineamento totale

delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, c. 4, D.L. 185/2008” e “1818” – denominato

“Imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze

IAS/IFRS – Art. 15, c. 5, D.L. 185/2008”.

Tanto premesso, per consentire ai soggetti interessati il versamento, tramite

modello F24, delle imposte in argomento, sono ridenominati i codici tributo

“1817” e “1818”, come di seguito indicato:

• “1817” denominato “IRES a seguito del riallineamento totale delle

divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili –

articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n.

192”;

• “1818” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRES a seguito del

riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di

cambiamento dei principi contabili – articolo 11, comma 2, del decreto

legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”.

Inoltre, con la presente risoluzione si istituiscono i seguenti codici tributo:

• “1868” denominato “IRAP a seguito del riallineamento totale delle

divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili –

articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n.

192”;

• “1869” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRAP a seguito del

riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di

cambiamento dei principi contabili – articolo 11, comma 2, del decreto

legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “1817” e “1818”

sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate solo

nella colonna “importi a debito versati” e quale “Anno di riferimento” l’anno

d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

I codici tributo “1868” e “1869” devono essere indicati nella sezione

“Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata

“Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito

www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente in corrispondenza delle somme

indicate solo nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo

“Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel

formato “AAAA”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

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