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Risoluzione Agenzia Entrate n. 362 del 11.12.2007

Istanza di interpello – Aliquota IVA applicabile alle cessioni di lettiere per cavalli – Alfa


Istanza di interpello – Aliquota IVA applicabile alle cessioni di lettiere per cavalli – Alfa
Risoluzione Agenzia Entrate n. 362 del 11.12.2007

Quesito
La Società chiede quale sia il corretto trattamento tributario da applicare, ai fini Iva, alle cessioni di lettiere per cavalli.

Soluzione prospettata
Al riguardo, l’istante ritiene che al prodotto in oggetto si renda applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento.

Parere dell’Agenzia delle Entrate
Ai fini della risposta al quesito prospettato, si è reso indispensabile individuare il corretto inquadramento doganale del prodotto in questione; è stato, pertanto, acquisito il parere dell’Agenzia delle Dogane (reso con nota n. 3563 dell’ 8 novembre 2007).
L’Agenzia delle Dogane, sulla base dei risultati ottenuti dai test di laboratorio svolti, ha rilevato che il prodotto “lettiera per cavalli” sia costituito “da cascami di fibre corte con parti legnose (capecchio), ottenuti dalla preparazione delle fibre della canapa, da classificare al codice NC 4401 3090, ai sensi del testo della nota 6 al capitolo 44 e dei codici NC 4401, 4401 30 e 4401 3090 della Tariffa Doganale attualmente in vigore e sulla base delle Note Esplicative del Sistema Armonizzato relative alla voce 4401 (lettera B, ultimo comma), e alla voce 5302 (nota di esclusione b).
Tale classificazione corrisponde alla VD 4401 90 della Tariffa Doganale in vigore al 31.12.87, da ricondurre alla Tabella A, parte I, punto 43, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972″.
In considerazione della suddetta classificazione, la scrivente fa presente che alle cessioni del prodotto “lettiere per cavalli”, effettuate dai produttori agricoli rientranti nel regime speciale previsto dall’articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si rende applicabile la percentuale di compensazione del 2 per cento, ai sensi del D.M. 12 maggio 1992.
Alle cessioni in oggetto, effettuate da altri soggetti, diversi dai produttori agricoli, si rende applicabile invece l’aliquota Iva del 10 per cento prevista dal n. 98) della Tabella A, parte III, allegata al menzionato D.P.R. n. 633 del 1972.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d’interpello presentata alla Direzione Regionale….., è resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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