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Risoluzione Agenzia Entrate n.35 del 03.04.2014

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello F24 allegato alla comunicazione di cessazione d’ufficio della partita IVA, e i modelli F24 Versamenti con elementi identificativi e F24 Enti pubblici, della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Soppressione dei codici tributo 8007 e 8110


 

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello F24 allegato alla comunicazione di cessazione d?ufficio della partita IVA, e i modelli F24 Versamenti con elementi identificativi e F24 Enti pubblici, della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attivit?, ai sensi dell?articolo 35, comma 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Soppressione dei codici tributo 8007 e 8110

L?articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante “Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivit??, prevede, al comma 15-quinquies, che “L’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attivit? di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provveder? alla cessazione d’ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente pu? fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attivit? e’ iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L’iscrizione a ruolo non e’ eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalit? indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione. In tal caso l’ammontare della sanzione dovuta e’ ridotto
ad un terzo del minimo?.
Per consentire il versamento della sanzione, mediante il modello F24 allegato alla comunicazione di cessazione d?ufficio della partita IVA, si istituisce il seguente codice tributo:
  • “8120? denominato “Sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attivit? a seguito della comunicazione di cui all?art. 35, c. 15-quinquies del d.P.R. n. 633/1972?
Per il versamento della sanzione in parola pu? essere utilizzato, anche con modalit? telematiche, il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi?.
In sede di compilazione del suddetto modello, il codice tributo 8120 ? esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati?, indicando:

– nella sezione “CONTRIBUENTE?, i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO?, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l?anno di riferimento, nel formato “AAAA?, reperibili all?interno della stessa comunicazione;
– il campo “tipo? ? valorizzato con la lettera “R?, desumibile dalla “Tabella dei tipi di versamento con elementi identificativi?, pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
– il campo “elementi identificativi? non ? valorizzato.

*****
Per consentire il versamento della sanzione, mediante il modello “F24 Enti pubblici?, in sede di compilazione del modello il codice tributo 8120 ? esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati?;
– il campo “sezione? ? valorizzato con “Erario? (valore F);
– il campo “codice atto? e il campo “riferimento B? sono valorizzati con il codice atto e l?anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA?, reperibili all?interno della stessa comunicazione.
Il campo “riferimento A? non ? valorizzato.
Con la presente risoluzione sono soppressi i codici tributo 8007 e 8110, essendo cessati i presupposti normativi che ne legittimano l?utilizzo.
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