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Risoluzione Agenzia Entrate n. 338 del 21.11.2007

Istituzione di codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle sanzioni per ravvedimento su omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni, su infedele rilascio del visto di conformità e asseverazione e violazioni commesse dai sostituti d’imposta. Articolo 7-bis e articolo 39 comma 1 e 3 del D.Lgs. 241/1997 come modificati dall’art. 1, commi 33 e 34, della legge 27 dicembre 2006, n. 296


Istituzione di codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle sanzioni per ravvedimento su omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni, su infedele rilascio del visto di conformità e asseverazione e violazioni commesse dai sostituti d’imposta. Articolo 7-bis e articolo 39 comma 1 e 3 del D.Lgs. 241/1997 come modificati dall’art. 1, commi 33 e 34, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Risoluzione Agenzia Entrate n. 338 del 21.11.2007

L’articolo 1, commi 33 e 34, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha modificato la disciplina delle sanzioni applicabili alle violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ridisegnando il sistema delle sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale, nonché degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
L’intervento più significativo è stato operato sulla qualificazione giuridica delle sanzioni in oggetto, ricondotte, con le nuove disposizioni, nell’alveo delle sanzioni amministrativo-tributarie, con conseguente applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in quanto compatibili.
In considerazione di quanto sopra esposto, con la circolare 52/E del 27 settembre 2007 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, è stato chiarito che per le fattispecie in esame deve ritenersi consentito il ravvedimento di cui all’articolo 13 del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Ciò premesso, al fine di permettere il versamento delle predette sanzioni in misura ridotta ai sensi del richiamato articolo 13, con le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “8924” denominato “Ravvedimento – Sanzione per tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati – articolo 7-bis del d.lgs. 241/1997”;
– “8925” denominato “Ravvedimento – Sanzione per rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione in maniera infedele e violazioni commesse dai sostituti nell’attività di assistenza fiscale – articolo 39 comma 1, lettere a) e b) e comma 3 del d.lgs. 241/1997”.
In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono indicati nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione quale “Anno di riferimento” dell’anno in cui si realizza la violazione o il ritardo, espresso nella forma “AAAA”.
I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a partire dal 5 giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente risoluzione sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

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