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Risoluzione Agenzia Entrate n. 323 del 30.07.2008

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d’imposta in favore dei datori di lavoro che incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate – articolo 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244


Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d’imposta in favore dei datori di lavoro che incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate – articolo 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Risoluzione Agenzia Entrate n. 323 del 30.07.2008

L’articolo 1[leggi 2 – nota T&L, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto la concessione di un credito d’imposta in favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, di importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Il credito è concesso per gli anni 2008, 2009 e 2010. Nel caso di lavoratrici rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2, lettera f), punto xi, del regolamento (CE) n. 2204/2002, il credito d’imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.
Ai sensi dell’articolo 1 [leggi 2], comma 542 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il decreto del 12 marzo 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel dare attuazione alla citata norma istitutiva, ha previsto, all’articolo 6, che, per fruire del credito d’imposta, i soggetti beneficiari inoltrino al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009, un’apposita istanza telematica, il cui contenuto è stato stabilito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 maggio 2008.
Per consentire la fruizione del credito d’imposta, si istituisce il seguente codice tributo:
“6807”, denominato “credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate – art. 1, commi da 539 a 547, della legge 244/2007.
Il codice tributo è esposto nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nella colonna “importi a debito versati” nei casi di ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato, nel formato AAAA, con l’anno nel quale è stato concesso il credito.
Si precisa che il codice tributo è operativamente efficace a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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