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Risoluzione Agenzia Entrate n. 32 del 04.02.2009

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta patrimoniale sui fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e familiari – articolo 82, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133


Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta patrimoniale sui fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e familiari – articolo 82, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Risoluzione Agenzia Entrate n. 32 del 04.02.2009

L’articolo 82, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ai fondi d’investimento immobiliare chiusi di cui all’articolo 37 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti indicati nelle lettere a) e b) del successivo comma 18 del medesimo articolo, si applica un’imposta patrimoniale sull’ammontare del valore netto dei fondi.
La società di gestione del fondo preleva un ammontare pari all’1 per cento a titolo di imposta patrimoniale da corrispondere entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Al fine di consentire il versamento di tale imposta, tramite modello F24, secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il seguente codice tributo:
. “1814” denominato “Imposta patrimoniale sui fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e familiari – articolo 82, comma 17, decreto legge 25/06/2008, n. 112”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione quale “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
Si precisa che il codice tributo e’ operativamente efficace a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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