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Risoluzione Agenzia Entrate n. 304 del 25.10.2007

Istanza di interpello 2007. Inpdap – Direzione centrale Tfs Tfr e previdenza complementare. Tassazione liquidazione Tfs in favore delle vittime degli atti di terrorismo. Legge n. 206 del 3 agosto 2004


Istanza di interpello 2007. Inpdap – Direzione centrale Tfs Tfr e previdenza complementare. Tassazione liquidazione Tfs in favore delle vittime degli atti di terrorismo. Legge n. 206 del 3 agosto 2004
Risoluzione Agenzia Entrate n. 304 del 25.10.2007

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 8, comma 2, della L n. 206 del 2004 è stato esposto il seguente

QUESITO
L’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, d’ora in avanti INPDAP, Direzione Centrale Tfs Tfr e previdenza complementare, ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione dei benefici previdenziali e fiscali introdotti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, avente ad oggetto “nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”. L’INPDAP ha chiesto di conoscere se i benefici fiscali previsti dalla legge in oggetto siano applicabili anche alla liquidazione del Tfs, ed in tale ipotesi se l’esenzione IRPEF si debba applicare all’intera prestazione ovvero solo alla quota parte del trattamento derivante dai benefici previsti dalla citata legge.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Inpdap ritiene di dover applicare le agevolazioni fiscali introdotte dagli art. 3 e 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206 esclusivamente sul trattamento pensionistico.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La legge 3 agosto 2004, n. 206, prevede misure agevolative di natura economica, previdenziale e fiscale, che si applicano “a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti” (art. 1, comma1).
L’art. 3, comma 1, della legge in esame riconosce a tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità o grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
Per quanto concerne il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici presi in considerazione dalla disposizione sopra citata, si fa presente che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, compete l’esenzione dall’IRPEF sull’intera pensione.
Con particolare riferimento al caso di specie, è opportuno richiamare l’art. 8, comma 2, della richiamata legge n. 206 del 2004, ai sensi del quale le indennità, erogate a seguito del riconoscimento dei benefici ivi previsti, sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta.
Al riguardo, la Direttiva del Presidente del Consiglio del 27 luglio 2007 in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi ha precisato che l’agevolazione fiscale, di cui all’art. 8, comma 2, sopra citato, è applicabile anche ai trattamenti di fine rapporto e alle indennità equipollenti, ed ha ulteriormente specificato che l’esenzione dall’IRPEF si intende riferita esclusivamente alla quota parte del Tfr o di altro trattamento equipollente erogato in attuazione dei benefici riconosciuti dalla norme speciali contenute nella legge n. 204 del 2006.
Con riferimento al quesito posto dall’ente istante, si ritiene che l’interpretazione fornita dalla Direttiva sopra citata torni applicabile anche alla liquidazione del Tfs.
Infatti, per indennità equipollenti al Tfr si intendono quelle indennità, comunque denominate (indennità di buonuscita, Tfs, indennità premio di servizio), commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente del settore pubblico (pubblico impiego) e corrisposte alla cessazione dei medesimi.
Come chiarito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio, l’esenzione dall’IRPEF non riguarda l’intera liquidazione del Tfs ma esclusivamente la quota del Tfs erogato dall’Inpdap in attuazione delle norme speciali previste dalla legge n. 206 del 2004.

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