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Risoluzione Agenzia Entrate n. 288 del 09.07.2008

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d’imposta in favore degli istituti universitari di diretta emanazione delle università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia – articolo 31, comma 3-ter, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222


Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d’imposta in favore degli istituti universitari di diretta emanazione delle università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia – articolo 31, comma 3-ter, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
Risoluzione Agenzia Entrate n. 288 del 09.07.2008

L’articolo 31, comma 3-ter, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, prevede la concessione di un contributo agli istituti universitari, diretta emanazione di università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997, e della legge 11 luglio 2002, n. 148, a sostegno dei programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalità italiana e di ricerca con partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri.
La norma citata dispone che il contributo possa essere fruito anche come credito d’imposta riconosciuto automaticamente secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il decreto 22 febbraio 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca, nel dare attuazione alla norma, ha regolato la procedura di presentazione delle domande prescrivendo che nelle stesse sia indicata anche la modalità con cui si intende fruire del beneficio.
In particolare, l’articolo 3 del citato decreto dispone che il contributo può essere fruito sia mediante erogazione in denaro sia tramite l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
A tal fine si istituisce il seguente codice tributo:
“6806”, denominato “credito d’imposta in favore degli istituti universitari di diretta emanazione delle università estere – art. 31, comma 3-ter, del dl 159/2007 convertito dalla legge 29/11/2007, n. 222”.
Il codice tributo è esposto nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nella colonna “importi a debito versati” nei casi di ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato, nel formato AAAA, con l’anno nel quale è stato concesso il credito.
Si precisa che il codice tributo è operativamente efficace a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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