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Risoluzione Agenzia Entrate n. 280 del 04.10.2007

Istanza di interpello – Art. 11, legge 27.07.2000, n. 212. Stato Maggiore dell’Esercito


Istanza di interpello – Art. 11, legge 27.07.2000, n. 212. Stato Maggiore dell’Esercito
Risoluzione Agenzia Entrate n. 280 del 04.10.2007

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo. 72, comma 3, n. 2) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente

QUESITO
Nel quadro delle iniziative di acquisizione di materiali in funzione dei compiti assegnati alle Forze Armate in ambito NATO, l’Ufficio Generale dello Stato Maggiore dell’Esercito ha ricevuto i mandati al programma della ZETA S per i seguenti approvvigionamenti:
– implementazione del Sistema, finalizzato all’impiego da parte dei contingenti che operano nei teatri operativi fuori dal territorio nazionale;
– parti di ricambio per l’apparato di rilevazione aggressivi chimici …..
Il ricorso alla ZETA è consentito per l’approvvigionamento di beni e servizi connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze Armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale.
Il ricorso al Programma ZETA S è legittimato dall’Agreement IT 53, stabilito per assicurare il supporto logistico dei sistemi d’arma, mezzi e materiali residuali delle Forze Armate degli Stati membri della NATO e consente di definire in modo collettivo le esigenze comuni NATO contenendone i costi.
Per tutte le altre operazioni di acquisizione all’estero per il tramite di Agenzie Internazionali, diverse dalla ZETA, o di addetti militari di cui all’art. 10 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si applica l’IVA. La ZETA è a tutti gli effetti un organismo NATO che beneficia dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. IX dell’accordo di Ottawa del 20 settembre 1951.
In generale il supporto logistico dei sistemi d’arma, mezzi ed equipaggiamenti dei Paesi della NATO viene realizzato dalla ZETA mediante progetti comuni NATO; specifiche associazioni di sistema d’arma “OMEGA”; supporto specifico, per uno o più Paesi, per sistemi d’arma, mezzi e materiali residuali non riconducibili ai citati OMEGA, di interesse strategico per la NATO.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Lo Stato Maggiore dell’Esercito ritiene che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti dell’Amministrazione della Difesa dalla ZETA possano essere considerate operazioni non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 72, comma 3, n. 2), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto di essenziale rilevanza strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali della NATO.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell’art. 72, comma 3, n. 2 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, sono non imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate “ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato nord Atlantico, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all’amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell’organizzazione istituita con il suddetto trattato”.
Dal tenore della norma e come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria con risoluzione 14 maggio 1994, n. 362, il beneficio di non imponibilità IVA delle operazioni è riconosciuto, con riferimento al profilo soggettivo, alle operazioni in favore degli organi militari o sussidiari richiamati dalla norma; con riferimento al profilo oggettivo, quando le stesse operazioni sono necessarie all’espletamento delle funzioni istituzionali dei suddetti enti.
Pertanto, non rileva, ai fini dell’applicazione del beneficio previsto dall’art. 72 del DPR 633 del 1972, il fatto che l’Agenzia della NATO (ZETA) sia un organismo interno alla struttura organizzativa della NATO, quanto piuttosto che i servizi ricevuti dallo Stato Maggiore dell’Esercito in argomento si presentino come funzionali alla svolgimento delle attività istituzionali proprie della NATO.
Ciò considerato, la non imponibilità ad IVA di cui all’art. 72, comma 3, n. 2) del DPR n. 633 del 1972 tornerà applicabile alle operazioni in argomento solo se le stesse siano rese allo Stato Maggiore dell’Esercito che agisce direttamente per conto della NATO.

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