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Risoluzione Agenzia Entrate n. 279 del 04.07.2008

Cause di decadenza dalle agevolazioni per la PPC – affitto del fondo prima del quinquennio dall’acquisto


Cause di decadenza dalle agevolazioni per la PPC – affitto del fondo prima del quinquennio dall’acquisto
Risoluzione Agenzia Entrate n. 279 del 04.07.2008

ALFA, sulla scorta di un parere reso dalla Direzione Regionale, ha chiesto chiarimenti relativamente alla decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge 8 agosto 1954, n. 604 nelle ipotesi in cui un coltivatore diretto, prima del decorso di un quinquennio dall’acquisto, affitti il fondo ad una società composta dallo stesso nonché dal suo coniuge e da altri suoi parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo grado.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’interpellante, premesso che l’articolo 7 della legge n. 604 del 1954 prevede la decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (di seguito PPC) nell’ipotesi di alienazione volontaria o cessazione della coltivazione diretta del fondo prima dei cinque anni dall’acquisto, sostiene altresì che non si verifica la decadenza dalle agevolazioni PPC qualora il fondo acquistato, prima del decorso di un quinquennio, sia concesso in affitto ad una società di persone di cui egli stesso sia socio, posto che, in tal caso, il coltivatore diretto continua ad esercitare l’attività agricola in tale nuova veste.
Tale soluzione troverebbe ulteriore conferma nell’articolo 9 del d.lgs. n. 228 del 2001.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si osserva che l’istanza in esame è inammissibile e non può essere trattata alla stregua di un interpello poiché priva dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto 26 aprile 2001, n. 209, in quanto la fattispecie prospettata dall’istante non è direttamente riferibile ad un caso concreto e personale.
Tuttavia, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando di seguito un parere che non produce gli effetti tipici dell’interpello, ma rientra nell’attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con la circolare 18 maggio 2000, n. 99.
Ciò premesso, si fa presente che, in riferimento alla questione rappresentata con l’istanza in esame, rilevano le seguenti disposizioni normative:
– articolo 7, legge 6 agosto 1954, n. 604, in base al quale: “Decade dalle agevolazioni tributarie l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente”;
– articolo 9, d.Lgs. n. 228 del 2001, per il quale: “Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche…”;
– articolo 11, comma 3, d.Lgs. n. 228 del 2001, secondo cui: “Non incorre nella decadenza dei benefici l’acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile…”.
Le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni per la PPC previste dall’articolo 7 della legge n. 604 del 1954, da considerare tassative (v. Cass. 29 gennaio 2001, n. 1226), trovano giustificazione nella volontà del legislatore di agevolare la formazione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice, finalità che viene meno, evidentemente, con l’alienazione anticipata del fondo oppure con la cessazione della coltivazione diretta di tale fondo.
Con particolare riferimento alla cessazione della coltivazione diretta del fondo prima del quinquennio dall’acquisto, è opportuno precisare che la coltivazione diretta del fondo è una circostanza di fatto che deve sussistere relativamente allo specifico fondo acquistato, a prescindere dal semplice possesso della qualifica di coltivatore diretto (v. sentenza Consiglio di Stato 13 maggio 1985, n. 193).
Quindi, per non decadere dalle agevolazioni PPC, l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta del fondo deve, per almeno cinque anni dall’acquisto, non solo possedere la qualifica di coltivatore diretto, ma anche coltivare direttamente il fondo acquistato.
Premesso che tra le agevolazioni tributarie citate nell’articolo 9 del D.Lgs n. 228 del 2001 dianzi riprodotto devono considerarsi comprese anche quelle previste in materia di formazione ed arrotondamento della piccola proprietà contadina, si ritiene che la norma stessa vada interpretata nel senso di riconoscere, ai coltivatori diretti e agli IAP, il mantenimento dei benefici goduti in qualità di imprenditori individuali nell’ipotesi in cui decidano di costituire una società di persone tramite la quale, in veste di soci, continuare l’esercizio dell’attività agricola.
L’articolo 9 menzionato va correlato con le disposizioni contenute nell’articolo 7 della legge n. 604 del 1954, in virtù delle quali si ha decadenza dalle agevolazioni qualora l’acquirente, prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto, cessi la coltivazione diretta del fondo. In ipotesi di affitto del fondo, prima del decorso dei cinque anni, ad una società di persone esercente attività agricola della quale siano soci lo stesso concedente, il coniuge e i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado, perchè i benefici possano continuare ad essere goduti dal concedente sarà, pertanto, necessario che il medesimo provveda alla coltivazione diretta dello specifico fondo.
Nel caso in trattazione, quindi, l’affitto a favore di una società agricola, costituita tra lo stesso coltivatore diretto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, del fondo acquistato con le agevolazioni per la PPC, effettuato prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, non comporta la decadenza dalle predette agevolazioni a patto che il concedente continui a coltivare direttamente il fondo acquistato con le agevolazioni.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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