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Risoluzione Agenzia Entrate n. 27 del 31.01.2008

Consulenza giuridica – Richiesta di parere sull’applicazione delle agevolazioni di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 601 del 1973 alle operazioni compiute dai consorzi per lo sviluppo industriale


Consulenza giuridica – Richiesta di parere sull’applicazione delle agevolazioni di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 601 del 1973 alle operazioni compiute dai consorzi per lo sviluppo industriale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 27 del 31.01.2008

QUESITO
La Direzione Regionale … fa presente che l’Ufficio locale di …. ha chiesto un parere in merito all’applicazione delle agevolazioni previste dagli articoli 23 e 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, in favore dei consorzi per lo sviluppo industriale.
In particolare la fattispecie in esame riguarda la fondatezza della richiesta presentata dal consorzio al fine di ottenere il rimborso delle imposte versate per la registrazione di 35 contratti di locazione di immobili.
A tal fine, il contribuente ha dichiarato di aver concesso in locazione i predetti immobili esercitando l’opzione per l’imposizione IVA e, di aver effettuato la registrazione dei relativi contratti ai sensi dell’articolo 35, comma 10-quinquies, decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALLA DIREZIONE REGIONALE
E’ legittima la richiesta di rimborso del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di …, subordinata, però, al versamento dell’imposta sostitutiva.

PARERE DELLA DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Ai fini di un puntuale esame del quesito esposto da codesta Direzione regionale, rilevano le seguenti disposizioni normative:
– articolo 23, primo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 601, secondo il quale: “La Cassa per il Mezzogiorno corrisponde allo Stato un’imposta sostitutiva, che tiene luogo delle imposte di registro e di bollo, delle tasse sulle concessioni governative e delle imposte ipotecarie e catastali inerenti al funzionamento e alle operazioni, atti e contratti relativi allo svolgimento della sua attività.
L’imposta sostitutiva tiene anche luogo delle stesse imposte afferenti le operazioni, gli atti e i contratti posti in essere dagli organi dello Stato, dalle aziende autonome statali, dagli enti locali e loro consorzi e dagli altri enti pubblici indicati dall’articolo 32 del DPR 30 giugno 1967, n. 1523, nella esecuzione delle opere loro demandate dalla Cassa in regime di affidamento o di concessione”;
– articolo 24, DPR n. 601 del 1973, per il quale: “Ai Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, di cui al T.U. delle leggi sul Mezzogiorno approvato con DPR 30 giugno 1967, n. 1523, sono applicate, in quanto compatibili, le agevolazioni previste dal precedente articolo”.
Si precisa che i predetti articoli 23 e 24 (per la parte che interessa in questa sede) sono stati trasfusi, rispettivamente, negli articoli 22 e 54 del DPR 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), e successive integrazioni e modificazioni.
– Articolo 1, comma 1, DLGS 3 aprile 1993, n. 96, in base al quale: “A far data dal 15 aprile 1993 cessa l’intervento straordinario nel Mezzogiorno, così come disciplinato dal Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e dalla legge 1 marzo 1986, n. 64; le funzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono attribuite al Ministro del bilancio e della programmazione economica”;
– articolo 18, decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, per il quale: “La disposizione recata dall’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, deve intendersi nel senso che la stessa non si applica alla materia tributaria”.
Atteso ciò, in base all’esame dei fatti rappresentati da codesta Direzione regionale, ne discende che dall’esame combinato delle predette disposizioni trova applicazione la previsione normativa che consente di applicare l’imposta sostitutiva che tiene luogo delle imposte di registro e di bollo, delle tasse sulle concessioni governative e delle imposte ipotecarie e catastali inerenti al funzionamento e alle operazioni, atti e contratti relativi allo svolgimento della attività del consorzio. In conclusione, appare legittima la richiesta avanzata dal consorzio finalizzata ad ottenere il rimborso delle imposte versate per la registrazione dei contratti di locazione. Detto rimborso è tuttavia subordinato al versamento dell’imposta sostitutiva da parte del consorzio.

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