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Risoluzione Agenzia Entrate n. 258 del 20.09.2007

Consulenza giuridica – Tabella C, allegata al DPR n. 633 del 1972 – Spettacoli di falconeria – Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)


Consulenza giuridica – Tabella C, allegata al DPR n. 633 del 1972 – Spettacoli di falconeria – Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)
Risoluzione Agenzia Entrate n. 258 del 20.09.2007

QUESITO
La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) chiede di conoscere il trattamento tributario relativo agli spettacoli di falconeria.
In particolare, la SIAE chiede di sapere se le anzidette attività possano qualificarsi come “rievocazioni storiche” e, pertanto, se possano essere ricondotte nel n. 3 della tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
La SIAE ritiene che gli spettacoli di falconeria possano essere qualificati come “rievocazioni storiche” e, quindi, rientrare nel n. 3) della tabella C, allegata al DPR n. 633, solo nel caso in cui dette attività siano svolte con allestimenti tipici dell’epoca medievale (utilizzo di costumi d’epoca, musiche coeve, etc.).

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Le prestazioni di servizi relative alle attività di spettacolo, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, sono elencate nella tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Dette prestazioni sono disciplinate, ai fini IVA, dalle disposizioni recate dall’articolo 74-quater del DPR n. 633 citato.
Ciò premesso, si osserva che gli spettacoli di falconeria non sono specificamente richiamati nell’elenco delle attività di spettacolo di cui alla citata tabella C, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Al fine di qualificare dette manifestazioni occorre esaminare, pertanto, gli elementi caratterizzanti tale tipologia di eventi e verificarne la riconducibilità o meno in una delle attività elencate nella citata tabella C.
Gli spettacoli di falconeria sono esibizioni in cui gli allevatori (c.d. falconieri) rappresentano al pubblico le doti acrobatiche e venatorie dei rapaci da essi ammaestrati ed illustrano le particolarità e le caratteristiche delle diverse specie animali e dei relativi habitat.
Durante lo svolgimento di dette manifestazioni, i falconieri, che normalmente indossano abiti d’epoca ed accompagnano le esibizioni con l’utilizzo di musica medievale, narrano la storia dell’antica tecnica venatoria con l’impiego di rapaci ed allestiscono delle battute di caccia dimostrative al fine di celebrare l’antico metodo della falconeria e rievocarne le origini.
In sostanza, le predette manifestazioni non sono semplici dimostrazioni delle capacità di volo di rapaci ammaestrati, ma rappresentano delle vere e proprie manifestazioni spettacolistiche in cui i falconieri ripropongono l’antica arte venatoria in un contesto ambientale appositamente ricostruito, intrattenendo il pubblico con esposizioni di carattere storico e scientifico concernenti l’antica tecnica della falconeria.
Ciò posto, si fa presente che la tabella C, allegata al DPR n. 633 del 1972, al n. 3, elenca fra le prestazioni spettacolistiche, fra l’altro, i “corsi mascherati o in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari”.
Quanto sopra premesso, si ritiene che gli spettacoli di falconeria, in presenza delle peculiari modalità di svolgimento precedentemente richiamate, quali l’utilizzazione di abiti e costumi medievali, l’impiego di accompagnamento musicale con strumenti d’epoca, l’esposizione storica sulle origini della tecnica venatoria in esame, etc, possono ricondursi fra “le rievocazioni storiche” di cui al citato n. 3) della tabella C, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Da ciò discende che dette manifestazioni sono assoggettabili ad IVA ai sensi delle disposizioni recate dall’articolo 74-quater del medesimo DPR n. 633 e i relativi obblighi di certificazione dei corrispettivi devono essere assolti con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, di cui al decreto del 13 luglio 2000 e ai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001 e del 22 ottobre 2002, come modificati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 agosto 2004.
La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell’ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.

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