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Risoluzione Agenzia Entrate n. 257 del 08.10.2009

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte straordinarie sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato di cui all’articolo 13-bis, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. – Soppressione dei codici tributo 1801, 1810, 8087, 8088, 8089


Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte straordinarie sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato di cui all’articolo 13-bis, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. – Soppressione dei codici tributo 1801, 1810, 8087, 8088, 8089
Risoluzione Agenzia Entrate n. 257 del 08.10.2009

L’articolo 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, disciplina il rimpatrio e la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato.
In particolare, il comma 1 del suddetto articolo istituisce un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato senza l’osservanza delle disposizioni del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all’Unione europea, ovvero rimpatriate o regolarizzate perché detenute in Stati dell’Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.
Inoltre, il comma 5 del predetto articolo 13-bis stabilisce che il rimpatrio e la regolarizzazione operano, tra l’altro, con le stesse modalità previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni.
Pertanto, in applicazione dell’articolo 13, comma 2, del predetto decreto legge n. 350 del 2001, gli intermediari versano l’imposta straordinaria secondo le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di effettuare la compensazione di cui all’articolo 17 dello stesso decreto legislativo.
A tal fine, sono istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare nel modello di versamento F24:
“8107” denominato “Imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate – art. 13-bis del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”;
“8108” denominato “Imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali regolarizzate – art. 13-bis del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”.
I suddetti codice tributo, in sede di compilazione del modello F24, sono esposti nella “Sezione Erario”, esclusivamente, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno in cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Il citato articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009, al comma 5, stabilisce che il rimpatrio e la regolarizzazione operano con le stesse modalità previste oltre che dal menzionato decreto legge n. 350 del 2001, anche dal decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
In proposito tale ultimo decreto, all’articolo 1, comma 2-bis, stabilisce che per la determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate, in alternativa all’ordinaria modalità di tassazione analitica prevista dall’articolo 14, comma 8, del sopraindicato decreto legge n. 350 del 2001, può essere utilizzato il criterio presuntivo indicato nell’articolo 6 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, applicando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 27 per cento.
Al fine di consentire il versamento della suddetta imposta da parte degli intermediari, tramite modello F24, con le modalità di cui all’articolo 17 del predetto d.lgs. n. 241/1997, è istituito il seguente codice tributo:
“1827” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate e/o regolarizzate detenute all’estero – art. 1, c. 2-bis, del d.l. n. 12 del 22/02/2002”.
Il suddetto codice tributo, in sede di compilazione del modello F24, è esposto nella “Sezione Erario”, esclusivamente, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno in cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Infine, con la presente risoluzione si dispone la soppressione dei seguenti codici tributo:
“1801” denominato “Somme versate per il rimpatrio e/o la regolarizzazione di attività detenute all’estero – art. 12, comma 1, decreto legge 25 settembre 2001, n. 350”;
“1810” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate. Articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 2002, n. 73”;
“8087” denominato “Somme versate per il rimpatrio e la regolarizzazione delle attività detenute all’estero – art. 6, comma 6, decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282”;
“8088” denominato “Somme versate per il rimpatrio e la regolarizzazione delle attività detenute all’estero – art. 6, comma 1, lett. a), decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282”;
“8089” denominato “Somme versate per il rimpatrio di attività precedentemente regolarizzate – art. 6 bis, comma 4, decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282”.

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