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Risoluzione Agenzia Entrate n. 252 del 14.09.2007

Interpello Aliquota IVA applicabile alle cessioni di fanghi e alghe – Terme Alfa S.r.l.


Interpello Aliquota IVA applicabile alle cessioni di fanghi e alghe – Terme Alfa S.r.l.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 252 del 14.09.2007

Quesito
La Società chiede quale sia il corretto trattamento tributario da applicare, ai fini Iva, alle cessioni di fango e di alghe sotto forma di polvere e decotto.

Soluzione prospettata
Al riguardo, l’istante ritiene che ai prodotti in oggetto si renda applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, in quanto trattasi di materie prime che non subiscono particolari processi di lavorazione.

Parere dell’Agenzia delle Entrate
Ai fini della risposta al quesito prospettato, si è reso indispensabile individuare il corretto inquadramento doganale dei prodotti in questione; è stato, pertanto, acquisito il parere dell’Agenzia delle Dogane (reso con nota n. …. del ………).
L’Agenzia delle Dogane, sulla base dei risultati ottenuti dai test di laboratorio svolti, ha rilevato che le alghe e le alghe in polvere debbano essere classificate “al codice NC 1212 2000 ai sensi del testo legale della voce 1212, della vigente Tariffa Doganale e delle NE del SA (lettera b) relative alla stessa voce, corrispondente alla VD 1405 001 della Tariffa Doganale in vigore al 31.12. 87, e da ricondurre alla Tabella A, parte III, punto 45, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972”.
In considerazione della suddetta classificazione, la scrivente fa presente che alla commercializzazione dei prodotti sopra indicati si renda applicabile l’aliquota Iva del 10 per cento.
Con riguardo, invece, al prodotto fango marino Terme Alfa, l’Agenzia delle Dogane ritiene che lo stesso debba essere classificato “al codice NC 2530 9098 della Tabella Doganale attualmente in vigore, quale materia minerale non normalmente compresa altrove, corrispondente alla VD 2530 90 della Tariffa Doganale in vigore al 31.12.87, posizione non riconducibile ad alcun punto della tabella A parti II e III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972”.
In considerazione della suddetta classificazione, la scrivente fa presente che alla commercializzazione del fango marino si renda applicabile l’aliquota Iva ordinaria del 20 per cento.
Con riguardo, infine, al prodotto decotto concentrato di alghe e piante marine, l’Agenzia delle Dogane ritiene che lo stesso debba essere classificato “al codice NC 3307 3000 ai sensi del testo legale e della voce 3307 della Tariffa Doganale attualmente in vigore e sulla base anche delle NE del SA (III comma) relative alla stessa voce, corrispondente alla VD 330680 della Tariffa Doganale in vigore al 31.12.87, posizione non riconducibile ad alcun punto della Tabella A parti II e III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972”.
In considerazione della suddetta classificazione, la scrivente fa presente che alla commercializzazione del decotto concentrato di alghe e piante marine si renda applicabile l’aliquota Iva ordinaria del 20 per cento.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d’interpello presentata alla Direzione Regionale è resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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