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Risoluzione Agenzia Entrate n. 25 del 28.01.2002

Recupero degli abbuoni della soppressa imposta sugli spettacoli


Recupero degli abbuoni della soppressa imposta sugli spettacoli
Risoluzione Agenzia Entrate n. 25 del 28.01.2002

Si forniscono di seguito istruzioni integrative alla risoluzione n. 197/E del 29 novembre 2001, al fine di consentire alle Direzioni Regionali di semplificare e rendere più celere la definizione delle procedure per il recupero degli abbuoni della soppressa imposta sugli spettacoli.
In particolare, si segnala la necessità di indirizzare per conoscenza anche alla SIAE – Direzione Generale Servizi Erariali, viale della Letteratura, n. 30 00144 Roma – l’istanza di rimborso, il cui contenuto, già fissato con la citata risoluzione n. 197/E, deve essere integrato dalla espressa dichiarazione, sotto propria responsabilità, di non aver fruito dei medesimi abbuoni oggetto dell’istanza.
Nella domanda vanno altresì indicate le percentuali di altri abbuoni, diversi da quelli oggetto dell’istanza, già fruiti per la programmazione oggetto dell’istanza, e la data di concessione.
Per quanto riguarda le imposte a suo tempo liquidate, dovrà essere precisato l’importo dell’imposta sugli spettacoli al lordo degli abbuoni e dell’imposta netta versata, con la data di pagamento.
Ovviamente, nell’istanza deve essere indicato l’ammontare dell’importo di cui si chiede la restituzione.
Al fine di facilitare la procedura di rimborso il contribuente può allegare all’istanza la distinta relativa alla programmazione cui si riferisce l’abbuono richiesto e quelle suppletive riguardanti gli eventuali abbuoni concessi in ritardo.
La SIAE provvederà a comunicare, ove sussistano, eventuali motivi ostativi al recupero degli abbuoni. La comunicazione deve essere fatta pervenire alla Direzione Regionale competente tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della domanda, utilizzando, ove occorra ai fini del rispetto dei termini indicati, anche il fax o la posta elettronica.
Le Direzioni Regionali, in mancanza dell’anzidetta negativa comunicazione, riterranno acquisito il preventivo parere favorevole della SIAE, provvedendo al rimborso richiesto e comunicando alla SIAE l’avvenuta restituzione degli abbuoni.
La Società Italiana Autori ed Editori curerà, altresì, periodicamente (ogni quindici giorni) l’invio alle Direzioni Regionali dell’elenco delle domande ad essa pervenute, con l’indicazione della data di ricezione.

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