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Risoluzione Agenzia Entrate n. 22 del 03.02.2003

Richiesta parere su applicazione bollo sul rilascio di autorizzazione all’acquisto di prodotti fitosanitari ex art. 23 del DPR 3/8/1968 n. 1255  e del tesserino per l’esercizio della pesca nelle acque interne


Richiesta parere su applicazione bollo sul rilascio di autorizzazione all’acquisto di prodotti fitosanitari ex art. 23 del DPR 3/8/1968 n. 1255 e del tesserino per l’esercizio della pesca nelle acque interne
Risoluzione Agenzia Entrate n. 22 del 03.02.2003

E’ stato posto dalla Regione … un quesito sull’applicazione dell’imposta di bollo per il rilascio di atti autorizzativi all’esercizio di attività; in particolare, la Regione fa riferimento all’autorizzazione all’acquisto ed all’impiego dei prodotti fitosanitari “molto tossici”, “tossici” e “nocivi”, prevista dall’art. 23 del d.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 e al tesserino per l’esercizio della pesca nelle acque interne, nonchè alle istanze presentate dai cittadini per ottenere il rilascio dei suddetti provvedimenti.
In proposito, la scrivente osserva che l’autorizzazione all’impiego dei prodotti fitosanitari è disciplinata dall’art. 23 del d.P.R. 3/8/1968 n. 1255, che stabilisce al comma 1 che tali prodotti “possono essere venduti per l’impiego diretto, per sé o per conto terzi, soltanto a coloro che siano muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Provinciale dell’agricoltura” e al comma 3 che “l’accertamento dell’identità dell’acquirente avviene mediante esibizione di un valido documento di riconoscimento, rilasciato dalla pubblica amministrazione”.
Pertanto, gli atti in esame assolvono non solo una funzione certificativa, con la quale si attesta la conformità della foto alla persona dell’istante, ma anche una funzione abilitativa-autorizzativa esercitata dall’ente pubblico, sulla quale non opera l’esclusione introdotta dall’articolo 34 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Circa il tesserino per l’esercizio della pesca nelle acque interne, il Testo Unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8/10/1931 n. 1604, all’articolo 22 – così sostituito dall’articolo 3 del R.D.L. 11/4/1938 n. 1183 – prevede che per l’esercizio di tale attività “è fatto obbligo di essere muniti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi dall’amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza”. Pertanto, anche questo documento, come già specificato per quello relativo all’impiego di prodotti fitosanitari, riveste funzione abilitativa dell’ente pubblico all’esercizio dell’attività.
Ciò posto, i documenti sopraindicati rimangono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo (art. 4, Tariffa, d.P.R. 26/10/1972 n. 642), così come le istanze che vengono presentate per ottenerne il rilascio (art. 3, Tariffa, d.P.R. 642/72).

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