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Risoluzione Agenzia Entrate n. 219 del 09.08.2007

Istanza di interpello – Comune di …. . IVA. Art. 10, n. 27-ter), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Prestazioni assistenziali rese dalle “unità di strada”


Istanza di interpello – Comune di …. . IVA. Art. 10, n. 27-ter), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Prestazioni assistenziali rese dalle “unità di strada”
Risoluzione Agenzia Entrate n. 219 del 09.08.2007

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 10, n. 27-ter) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

QUESITO
Il Comune di …. riferisce di erogare prestazioni socio-sanitarie a soggetti che si trovano in condizioni di particolare disagio sociale. Tale attività assistenziale viene svolta dai vari Municipi e da alcuni Dipartimenti affidando il servizio solitamente a ONLUS. In alcuni casi le prestazioni socio-sanitarie vengono rese dalle c.d. “unità di strada”, ossia da veicoli appositamente attrezzati e con personale specializzato, che si recano direttamente nei luoghi in cui si trovano le persone bisognose di assistenza socio-sanitaria e, in alcuni casi, direttamente in strada.
Ciò premesso, l’istante chiede se alle prestazioni assistenziali rese dalle unità di strada sia applicabile il regime di esenzione previsto dall’art. 10, n. 27-ter) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’INTERPELLANTE
Il Comune di …. ritiene che le prestazioni assistenziali rese dalle “unità di strada” nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 10, n. 27-ter) del DPR n. 633 del 1972 possano considerarsi assimilabili alle prestazioni rese in “comunità e simili” e che ad esse sia, conseguentemente, applicabile il regime di esenzione previsto dal medesimo articolo.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 132, n. 1, lettera g) della direttiva n. 2006/112/CE (che ha sostituito l’art. 13, parte A, n. 1, lettera g) della direttiva CEE n. 388 del 1977) stabilisce che gli Stati membri esentano dall’IVA “le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale”.
La norma pone, ai fini della fruibilità del beneficio dell’esenzione, due requisiti: che si tratti di prestazioni connesse all’assistenza e alla previdenza sociale; che le suddette prestazioni siano fornite da enti diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale.
Nel recepire la normativa comunitaria l’art. 10, n. 27-ter) del DPR n. 633 del 1972, così come modificato dall’art. 1, comma 312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per “le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS”.
La disposizione sopra riportata subordina l’applicabilità dell’esenzione dall’IVA al soddisfacimento dei seguenti requisiti:
1) deve trattarsi di prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili;
2) le predette prestazioni devono essere rese in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;
3) le medesime prestazioni devono essere rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.
Per quanto riguarda, in particolare, il requisito di cui al punto 1), si osserva che la norma con la locuzione “e simili” consente l’applicazione dell’esenzione anche alle prestazioni assistenziali effettuate in luoghi diversi da quelli espressamente indicati purché a questi assimilabili.
Nel caso di specie il Comune di …. riferisce che le prestazioni assistenziali vengono rese dalle cosiddette “unità di strada” ossia da veicoli appositamente attrezzati e con personale specializzato.
La peculiarità del caso di specie è data dal fatto che le prestazioni assistenziali non sono rese nell’ambito di strutture stabilmente collocate nel territorio ma attraverso strutture mobili attrezzate che svolgono attività assistenziali funzionalmente analoghe a quelle ambulatoriali o rese in comunità.
La necessità di strutture mobili risponde all’esigenza di raggiungere zone ad elevata frequentazione di persone appartenenti a particolari fasce di utenza, ricomprese tra quelle espressamente previste dalla norma, come ad es. le “donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo”, difficilmente assistibili nelle strutture tradizionali.
Per i sopra esposti motivi si ritiene che alle prestazioni assistenziali rese dalle “unità di strada” nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 10, n. 27-ter) del DPR n. 633 del 1972 possa essere applicato il regime di esenzione previsto dal medesimo articolo.
La risposta di cui al presente interpello, sollecitata con istanza presentata dalla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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