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Risoluzione Agenzia Entrate n. 213 del 11.08.2009

Interpello articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale – Provvedimenti emessi a seguito di ricorso ex art. 99, DPR 30 maggio 2002, n. 115 – Imposta di registro


Interpello articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale – Provvedimenti emessi a seguito di ricorso ex art. 99, DPR 30 maggio 2002, n. 115 – Imposta di registro
Risoluzione Agenzia Entrate n. 213 del 11.08.2009

Con l’istanza di interpello in esame, concernente l’interpretazione dell’articolo 8 della Tariffa parte prima allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”, è stato esposto il seguente

Quesito
Il Ministero della Giustizia chiede di conoscere se le ordinanze, aventi contenuto decisorio, emesse a seguito di ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, ai sensi dell’articolo 99 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, approvato con DPR 30 maggio 2002, n. 115, siano soggette a registrazione in termine fisso, ai sensi dell’articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

Parere dell’Agenzia
Ai sensi dell’articolo 99 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, approvato con DPR 30 maggio 2002, n. 115, avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, “l’interessato può proporre ricorso, (…), davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto”.
Secondo la previsione di cui al comma 3 della medesima disposizione, “il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato” disciplinato dall’articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e “l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica”.
Il rinvio, per la definizione del reclamo, al rito di cui all’articolo 29 della legge n. 794 del 1942, impone l’adozione del procedimento camerale contenzioso e pertanto la convocazione delle parti in camera di consiglio.
Più precisamente, l’articolo 99, comma 2, del DPR n. 115 del 2002, dispone che il ricorso avverso il decreto con cui il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio venga notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
Dalla suddetta previsione si evince la riconducibilità del procedimento in esame nell’ambito della giurisdizione civile, instaurandosi un contenzioso ove “al soggetto che richiede di fare carico allo Stato delle spese del proprio processo si contrappone l’amministrazione finanziaria che tali spese dovrebbe sopportare” (cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. 6 dicembre 2006, n. 26168 e Cass. Civ., sez. I, ord. 21 luglio 2005, n. 15323).
In esito al procedimento di cui all’articolo 99 del DPR n. 115 del 2002, l’autorità giudiziaria, investita del riesame del decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, emana un’ordinanza con cui è accertato il diritto al “patrocinio a spese dello Stato”.
Sul punto la Corte di Cassazione, recependo una precedente pronuncia della Corte costituzionale, ha evidenziato che “nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello Stato, il giudice esercita appieno una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale, sicché i provvedimenti nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione” (cfr. Cass. penale, sent. 23 aprile 2004, n. 19289).
Il provvedimento conclusivo del procedimento di cui all’articolo 99 del DPR n. 115 del 2002, ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione normativa, ha quindi contenuto decisorio.
Per tale motivo, in relazione al quesito proposto, deve concludersi che le ordinanze di cui all’articolo 99, comma 4, del DPR n. 115 del 2002, emesse a seguito di ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, in quanto “atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente il giudizio” rientrano tra quelli da registrarsi in termine fisso ai sensi dell’articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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