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Risoluzione Agenzia Entrate n. 197 del 30.07.2009

Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Prestazioni rese da un chiropratico – esenzione ai fini dell’Iva – art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633 del 1972


Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Prestazioni rese da un chiropratico – esenzione ai fini dell’Iva – art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633 del 1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 197 del 30.07.2009

QUESITO
L’istante, dottore in chiropratica con titolo conseguito negli Stati Uniti, fa presente di aver sempre assoggettato ad Iva le prestazioni rese nell’ambito della propria attività, stante il mancato riconoscimento in Italia della chiropratica come professione sanitaria.
La legge finanziaria per il 2008 ha previsto però l’istituzione, presso il Ministero della Salute, del registro dei dottori in chiropratica, stabilendo che possono iscriversi a detto registro solo coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente.
Al riguardo, l’istante chiede di sapere se le prestazioni rese dai chiropratici iscritti al predetto albo possano beneficiare dell’esenzione dall’Iva di cui all’art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633 del 1972 come prestazioni sanitarie.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che le prestazioni rese da un dottore in chiropratica in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente rientrino tra le prestazioni sanitarie esenti di cui all’art. 10, comma 18, del D.P.R. n. 633 del 1972.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 10, n. 18, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l’esenzione dall’Iva per “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze”.
In relazione all’individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, l’art. 1 del decreto 17 maggio 2002 emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dispone che, oltre alle prestazioni fornite dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, sono esenti dall’Iva anche le prestazioni rese “da:
a) gli esercenti le professioni di biologo e psicologo;
b) gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409;
c) gli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili”.
Per quanto concerne la fattispecie in esame, relativa alle prestazioni rese dai chiropratici, l’art. 2, comma 355, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ha previsto che “è istituito presso il Ministero della Salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L’iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall’ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della Salute”.
La disposizione, pur inquadrando il chiropratico tra i professionisti sanitari di grado primario, rinvia però ad un decreto attuativo del Ministero della Salute per l’individuazione delle competenze di tale figura professionale, che, ad oggi, non risulta ancora emanato.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in risposta ad un’istanza del Sindacato Italiano dei Medici di Medicina Manuale (SIMeMM), ha chiarito che la disposizione prevista dalla legge finanziaria per il 2008 “pur individuando il registro dei dottori in chiropratica, non ne disciplina le attribuzioni rinviando ad atti successivi la regolamentazione del relativo profilo professionale. Detti atti risultano indispensabili ai fini della possibilità di esercitare concretamente detta professione. Inoltre, poiché allo stato attuale non sono attivi i corsi di laurea magistrale in chiropratica, non è possibile, al momento, individuare i titoli equipollenti” (la nota, del 30 ottobre 2008, è disponibile sul sito del SIMeMM).
In assenza del regolamento di attuazione che individui il profilo professionale del dottore in chiropratica e l’ordinamento didattico per conseguire il relativo titolo di professionista sanitario di primo grado, le prestazioni fornite dai chiropratici secondo l’ordinamento italiano non possono essere comprese tra le prestazioni sanitarie e continuano pertanto a scontare l’Iva nella misura ordinaria del venti per cento.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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