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Risoluzione Agenzia Entrate n. 19 del 05.02.2007

Istituzione di codici tributo per i versamenti, mediante modello F24, delle ritenute operate ai sensi della Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, c. 43


Istituzione di codici tributo per i versamenti, mediante modello F24, delle ritenute operate ai sensi della Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, c. 43
Risoluzione Agenzia Entrate n. 19 del 05.02.2007

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 43, prevede l’inserimento dell’articolo 25-ter al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tale articolo stabilisce che il “condominio quale sostituto d’imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa”.
Per consentire il versamento delle ritenute di cui sopra con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 241 del 9 luglio 1997, si istituiscono i seguenti codici tributo:
“1019” – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente.
“1020” – Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente.
In tal caso dovrà essere predisposto un modello F24 nel quale dovranno essere indicati, nella sezione “Erario”, il codice atto e l’anno di riferimento evidenziati nella comunicazione, nonché i codici tributo relativi alle somme da versare ed i relativi importi esposti esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.
In sede di compilazione del modello F24 i predetti codici dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, indicando nella colonna “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui le ritenute si riferiscono, espresso nella forma AAAA.
Si precisa che tali codici tributo saranno operativamente efficaci a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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