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Risoluzione Agenzia Entrate n. 183 del 02.05.2008

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d’imposta in favore degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, per le spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica. – Articolo 1, commi da 233 a 237 della legge 24 dicembre 2007, n. 244


Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d’imposta in favore degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, per le spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica. – Articolo 1, commi da 233 a 237 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Risoluzione Agenzia Entrate n. 183 del 02.05.2008

L’articolo 1, commi da 233 a 237, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto, per gli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, la concessione di un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2008, 2009 e 2010 per la prima installazione, nel luogo di esercizio dell’attività, di impianti e attrezzature di sicurezza, con la finalità di prevenire furti, rapine e altri atti illeciti. Tra le spese agevolabili sono comprese anche quelle sostenute per installare strumenti di pagamento con moneta elettronica.
Si precisa che per rivendite di generi di monopolio si intendono quelle autorizzate in base alla Legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modificazioni.
Nel dare attuazione alla norma citata, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 febbraio 2008, ha previsto, all’articolo 3, che i soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate.
L’articolo 5 del suddetto decreto prevede, inoltre, che il credito d’imposta concesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dalla data di concessione.
A tal fine, si istituisce il seguente codice tributo:
“6805”, denominato “Credito d’imposta, agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, per le spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica – Articolo 1, commi da 233 a 237 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
Il codice tributo è esposto nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nella colonna “importi a debito versati” nei casi di ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato, nel formato AAAA, con l’anno nel quale è stato concesso il credito.
Si precisa che il codice tributo è operativamente efficace a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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