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Risoluzione Agenzia Entrate n. 165 del 22.06.2009

Richiesta di disapplicazione della disciplina prevista dall’articolo 167 del TUIR per una società localizzata in Hong Kong


Richiesta di disapplicazione della disciplina prevista dall’articolo 167 del TUIR per una società localizzata in Hong Kong
Risoluzione Agenzia Entrate n. 165 del 22.06.2009

Il soggetto controllante in oggetto ha richiesto la disapplicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 167 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) in relazione ai redditi derivanti dalla società controllata sopra specificata per i seguenti

MOTIVI
L’istante ritiene che per i redditi prodotti dalla società ALFA Ltd con sede in Hong Kong, si debba disapplicare, ai sensi dell’art. 167, comma 5, del TUIR e dell’articolo 5, comma 3, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, il disposto dell’art. 167, comma 1, del TUIR, in quanto la società controllata svolge in Hong Kong, come principale attività, un’effettiva attività industriale o commerciale, mediante una struttura organizzativa idonea al suo svolgimento.
A tal fine evidenzia che:
– detiene indirettamente il controllo della ALFA Ltd Hong Kong (di seguito ALFA) tramite una partecipazione totalitaria nel capitale della società BETA B.V., holding di diritto olandese, a sua volta, detentrice del 99,99% del capitale ALFA;
– ALFA fa parte del Gruppo GAMMA attivo nella produzione di resistenze elettriche e sistemi riscaldanti per uso domestico e industriale.
A supporto della richiesta di cui sopra, la società istante ha presentato varia documentazione, debitamente elencata nell’istanza di interpello.
Tenuto conto anche della ulteriore documentazione prodotta ed elencata nella nota di accompagnamento, si esprime il seguente

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La richiesta avanzata dalla società istante trae motivo dalla circostanza che Hong Kong, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, è considerato territorio a fiscalità privilegiata. Ai sensi dell’articolo 167, comma 1, del TUIR, le disposizioni dettate in materia di tassazione delle imprese estere controllate non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che la società controllata non residente svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato nel quale ha sede; ovvero che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati, indicati dal citato D.M., in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.
In ordine allo svolgimento da parte della controllata estera di un’effettiva attività commerciale o industriale, si rileva quanto segue.
La società ALFA Ltd Hong Kong risulta costituita nel 1995 con denominazione iniziale di DELTA poi modificata con l’attuale.
La richiesta di disapplicazione riguarda il periodo di imposta chiuso il 31.12.2006 e quelli successivi.
Il parere della scrivente in ordine allo svolgimento da parte della controllata estera di un’effettiva attività commerciale o industriale viene reso sulla base delle risultanze dei documenti presentati dall’istante.
In particolare, nell’istanza, viene dichiarato che la controllata di Hong Kong si occupa di servizi di intermediazione commerciale per conto di EPSILON, società residente in Cina, a fronte dei quali percepisce delle commissioni di vendita. Tale attività risulta regolata sulla base di un contratto di agenzia stipulato con la società cinese nel 2006.
Viene, inoltre, affermato che, a partire dal secondo semestre dell’anno 2007, la controllata ALFA realizza in prevalenza l’attività di commercializzazione diretta di resistenze elettriche a clienti per applicazioni domestiche e industriali.
In relazione alle modalità operative riguardanti l’attività in oggetto, l’istante fa presente che la controllata non dispone di giacenze di magazzino dal momento che la merce acquistata da EPSILON è spedita direttamente al cliente finale. Inoltre, dichiara di avvalersi per la gestione dei servizi amministrativi della società ZETA Ltd.
Per quanto riguarda la struttura organizzativa, l’istante ha evidenziato che la società controllata di Hong Kong si è avvalsa nel corso del 2006 della collaborazione di tre dipendenti, con funzioni di: direttore vendite, tecnico commerciale e addetto alla segreteria.
Dall’esame dei documenti esibiti emerge che il contratto di agenzia stipulato nel 2006 risulta sottoscritto dal direttore vendite TIZIO per conto di ALFA e da CAIO in qualità di general manager per EPSILON.
Al riguardo, si osserva che il sig. CAIO, oltre ad essere general manager di EPSILON, è membro del consiglio di amministrazione di ALFA e risulta attualmente distaccato in Cina quale responsabile per il gruppo GAMMA in tutto il mercato asiatico.
Il sig. CAIO, in particolare, provvede alla definizione della politica economica e degli investimenti del gruppo nell’Est asiatico, nonché alle scelte di carattere organizzativo.
Oltre al sig. CAIO, il Consiglio d’amministrazione di ALFA è composto dai sigg. SEMPRONIO e MEVIO, entrambi residenti in Italia.
Il signor TIZIO, direttore vendite di ALFA, invece è residente in Hong Kong e sembra avere compiti di carattere essenzialmente esecutivo.
Ciò detto, si osserva che un’entità economica come quella in esame in tanto potrà considerarsi effettivamente localizzata in territorio a fiscalità privilegiata in quanto abbia stabilito con quel territorio rapporti di tipo economico, politico, geografico o strategico.
In altri termini, è necessario che detta entità risulti effettivamente radicata nel territorio estero di localizzazione, in modo da partecipare in maniera stabile e continuativa alla vita economica di quest’ultimo.
Nel caso di specie non è stata data sufficiente dimostrazione del predetto radicamento territoriale in quanto la stessa struttura organizzativa della controllata in Hong Kong, da un parte, appare di scarsa consistenza sotto il profilo del personale impiegato e del capitale investito, dall’altra, non sembra idonea all’autonomo svolgimento dell’attività economica, realizzata in concreto per il tramite di soggetti terzi. Si aggiunga, infine, la precaria autonomia dell’attività strategica e di penetrazione del mercato (illustrata nella risoluzione n. 387 del 2002), posto che la società controllata non sembra disporre di un autonomo centro strategico e decisionale nel territorio di Hong Kong, come evidenziano la composizione del consiglio e la documentazione fornita.
Per quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ritiene che non possa essere disapplicato il disposto dell’articolo 167, comma 1, del TUIR, relativamente ai redditi conseguiti dalla società ALFA con sede in Hong Kong.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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