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Risoluzione Agenzia Entrate n. 159 del 15.06.2009

Procedimento penale – richiesta parere – reddito imponibile – patrocinio a spese dello Stato – DPR 30 maggio 2002, n. 115 – art. 76- DPR 22 dicembre 1 986, n. 917- art. 11


Procedimento penale – richiesta parere – reddito imponibile – patrocinio a spese dello Stato – DPR 30 maggio 2002, n. 115 – art. 76- DPR 22 dicembre 1 986, n. 917- art. 11
Risoluzione Agenzia Entrate n. 159 del 15.06.2009

QUESITO
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R del 30 maggio 2002, n 115 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”) “chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22″, può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato”
La Guardia di finanza istante, dovendo verificare nell’ambito di un procedimento penale se un soggetto si trovi nelle condizioni stabilite dal citato articolo 76, per fruire del patrocinio a spese dello Stato, ha chiesto di conoscere, con riferimento ai dati risultanti da una dichiarazione fiscale relativa ai redditi 2004 (Mod. 730), se sia necessario considerare quale “reddito imponibile” utile, ai fini dell’ammissibilità del beneficio, il reddito complessivo dichiarato dal soggetto oppure quello imponibile, al netto della deduzione prevista per la progressività dell’imposta, di cui all’art. 11 del TUIR.
L’istante ha fatto presente che il quesito è stato prospettato in quanto con la risoluzione n. 15 del 21.01.2008 l’Agenzia delle entrate, nel fornire chiarimenti in merito all’interpretazione dell’art. 76 del DPR n. 115 del 2002, ha precisato che “il reddito imponibile”, cui fa riferimento detta disposizione, è quello determinato ai sensi dell’art. 3 del TUIR ed in particolare il reddito complessivo del soggetto, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR, facendo cosi sorgere il dubbio che ai fini in questione non possa tenersi conto anche della deduzione prevista dall’art. 11 del TUIR, evidenziata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2004.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante non prospetta alcuna tesi.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R n 115 del 2002, per essere ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, è necessario che dall’ultima dichiarazione dei redditi del richiedente risulti un reddito imponibile annuo non superiore a euro 9.723,84, determinato, come precisato dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n 15 del 2008, ai sensi dell’art. 3 del TUIR, deducendo cioè dal reddito complessivo gli oneri di cui all’articolo 10 dello stesso decreto.
Ai fini della determinazione del limite di reddito su indicato, inoltre, secondo quanto disposto dal richiamato articolo 76, si deve tener conto anche “dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”.
Per stabilire, ai fini della normativa in esame – che, come già precisato nella richiamata risoluzione n. 15, ha ad oggetto materia non fiscale – se, nella determinazione del reddito relativo all’anno 2004, sia possibile tener conto della deduzione prevista dall’articolo 11 del TUIR, la scrivente ritiene utile fornire chiarimenti circa la natura di detta deduzione, alla luce del quadro normativo vigente nell’anno d’imposta in questione.
In proposito si rileva che, per quanto riguarda le regole di determinazione del reddito vigenti per il 2004, l’art. 3 del TUIR stabiliva che il reddito complessivo fosse diminuito degli oneri deducibili elencati nell’art. 10 del TUIR nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi del richiamato articolo 11 del TUIR.
L’articolo 11, nella formulazione allora in vigore, prevedeva la deduzione per assicurare la progressività dell’imposta (così detta no tax area), introdotta dall’art. 2 lett. b), della legge 289 del 2002, che consisteva in una deduzione dal reddito, da calcolare mediante una formula matematica.
Detta deduzione individuava una quota di reddito esente da tassazione, in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito, che si annullava per i redditi più alti, così che, in combinazione con la rimodulazione delle aliquote d’imposta e degli scaglioni di reddito operata dalla medesima legge 289 del 2002, potesse realizzarsi la progressività dell’imposizione.
Con la legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 6, lettera b), la deduzione per assicurare la progressività dell’imposta è stata abrogata ed è stato integralmente sostituito il contenuto dell’articolo 11 del TUIR, attraverso la previsione di nuove aliquote e scaglioni di reddito. Conseguentemente sono state modificate le regole per la determinazione del reddito di cui all’art. 3 del TUIR, eliminando il riferimento all’art. 11.
Si è dell’avviso che, nel periodo di vigenza, la deduzione per assicurare la progressività dell’imposta rappresentasse una norma di sistema, su cui si fondava, in combinazione con le aliquote allora vigenti, l’impianto ordinario di determinazione dell’imposta.
Sulla base degli argomenti sopra esposti, si deve concludere che, nel calcolo della soglia minima di reddito necessaria per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la deduzione per assicurare la progressività dell’imposta debba essere considerata alla stregua dei redditi esenti da IRPEF che, secondo l’art. 76 D.P.R n 115 del 2002, concorrono alla determinazione del relativo ammontare mentre devono ritenersi deducibili esclusivamente gli oneri di cui all’art. 10 del TUIR i quali, nella previgente normativa come in quella attuale, vengono riconosciuti, in considerazione della loro valenza morale e sociale, per la capacità di incidere sulla situazione personale del contribuente, a prescindere dal sistema di determinazione dell’imponibile e dell’imposta.
Al riguardo, sulla medesima questione, si è espressa la Corte di Cassazione (Cass.penale 4 giugno 2008, sez. IV, n. 22299) la quale ha evidenziato che “nella determinazione del reddito da valutarsi ai fini dell’individuazione delle condizioni necessarie per l’ammissione al gratuito patrocinio, non si può tener conto di detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore nel T.U., ed in particolare dell’art. 11 citato, introdotto dalla legge n. 289 del 2002), che prevede la deduzione di euro 3.000,00 per garantire la progressività dell’imposta” ciò in quanto, prosegue la Corte, si tratta ” di deduzione introdotte ai fini della determinazione concreta dell’imposta da pagare, concetto questo che presenta una configurazione diversa rispetto al reddito imponibile cui fa riferimento il DPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 76 (DPR in tema di spese di giustizia), che intende dare rilevanza anche a redditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita” di chi chiede di essere ammesso al beneficio”.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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